Cassazione Penale, Sentenza n. 12216/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania (22/9/2022) che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. (7/9/2022). Il ricorrente deduceva vizi insussistenti della motivazione e inosservanza della norma processuale (art. 274 c.p.p.), censurando la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari concrete e attuali operata dal Tribunale e richiamata dal G.I.P.
La decisione
Il difensore ha trasmesso in data 1/2/2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso; la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. La Corte ha precisato che la rinuncia, resa dal procuratore speciale sottoscrivente, è atto formale, irrevocabile e recettizio, impedendo ogni valutazione dei motivi di merito; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, disponendo altresì la comunicazione della decisione al ricorrente secondo art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame della misura cautelare: la Corte riporta il richiamo alla competenza del Tribunale quale giudice del riesame per la conferma dell'ordinanza cautelare
Norma relativa ai motivi di gravità indiziaria: il ricorrente deduce la violazione per presunti vizi della motivazione su gravità indiziaria e esigenze cautelari, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia espressa; la Corte ha applicato questa disposizione dichiarando inammissibile il ricorso per la rinuncia trasmessa dal difensore
art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.
Stabilisce le modalità di comunicazione della decisione al detenuto: la Corte ha disposto che la motivazione sia comunicata al ricorrente dal direttore dell'istituto di custodia
Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254342 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare che la rinuncia all'impugnazione è atto abdicativo, irrevocabile e recettizio e che produce l'effetto dell'inammissibilità
Sez. 2, n. 5279 del 28/10/2020, dep. 2021 (giurisprudenza)
Richiamata per giustificare la commisurazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende (importo determinato in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia)
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione, anche se comunicata tramite procuratore speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare i motivi di merito.
- Per essere efficace la rinuncia deve essere espressa in atto formale sottoscritto dal difensore; una comunicazione via PEC è idonea se proveniente dal difensore legittimato.
- La rinuncia è in genere irrevocabile: chi rinuncia perde la possibilità di vedere rinnovata la valutazione giudiziale sulle questioni impugnate.
- L'inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa; la tempestività della rinuncia può influenzare l'entità della somma.
- In casi di misure cautelari, prima di rinunciare a impugnare è essenziale valutare le conseguenze pratiche (es. permanenza in custodia): la rinuncia elimina il rimedio giurisdizionale contro l'ordinanza impugnata.
- Se si dubita della legittimazione o della volontà della rinuncia, verificare l'atto di procura e l'effettiva autorizzazione del difensore a rinunziare; eventuali profili di rappresentanza possono essere rilevanti per impugnare la validità della rinuncia stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →