Cassazione Penale, Sentenza n. 48019/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali con efficacia dal 10/04/2021. La revoca era motivata dal fatto che l'affidato, pur sottoposto a prescrizioni (svolgere lavoro manuale subordinato come pompista e attività di volontariato, divieto di esercitare attività di impresa senza autorizzazione), aveva continuato a svolgere attività imprenditoriali non autorizzate e era stato denunciato per reati connessi alla commercializzazione di dispositivi di protezione con marcatura CE mendace e altre violazioni; il ricorso censura un eccesso di automatismo nel ritenere sufficiente la denuncia e contesta la retrodatazione della revoca al 10/04/2021.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 47 ord. pen. consente la revoca anche in presenza di violazioni o denunce non necessariamente già sfociate in condanna, quando emergano comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura (violazione ripetuta delle prescrizioni e prosecuzione di attività vietate). Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha esaminato il quadro complessivo della condotta (pregresse condanne, ripetute denunce, mancato svolgimento del lavoro prescritto) e non ha applicato alcun automatismo. Sulla retrodatazione della revoca, la Corte ha ritenuto legittima la scelta del Tribunale di rendere la revoca efficace dal 10/04/2021 come misura equilibrata (anziché ex tunc), richiamando la discrezionalità del Tribunale e la giurisprudenza costituzionale; il ricorrente è stato rigettato e condannato (anche alle spese).
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
art. 47, comma 1 e comma 5, ordinamento penitenziario
La revoca dell'affidamento in prova è legittima non solo quando sia accertato un reato consumato, ma anche quando il comportamento sia contrario alla legge o alle prescrizioni imposte; la violazione ripetuta delle prescrizioni e lo svolgimento di attività non autorizzate rendono incompatibile la prosecuzione della misura alternativa
Sentenza Corte Costituzionale n. 343/1987
La Corte costituzionale stabilisce che il Tribunale di Sorveglianza deve determinare la residua pena tenendo conto delle limitazioni patite durante l'affidamento, ma non impone in ogni caso che la revoca abbia efficacia ex nunc; lascia al Tribunale discrezionalità nella quantificazione dell'efficacia temporale della revoca
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche sulla base di violazioni delle prescrizioni o di denunce: non è necessario che vi sia già una condanna definitiva per reato
- Il Tribunale di Sorveglianza deve valutare la condotta complessiva dell'affidato (pregresse condanne, ripetizione di comportamenti vietati, mancata adesione al programma rieducativo) e non è vincolato da un automatismo quando si procede alla revoca
- Denunce o indagini "in stato embrionale" possono comunque essere valorizzate se inserite in un quadro fattuale ripetuto e coerente che dimostra la volontà di non rispettare le prescrizioni
- Il Tribunale ha discrezionalità nel fissare l'efficacia temporale della revoca (ex nunc o con efficacia retroattiva) e può motivare una retrodatazione per tenere conto del periodo di prova effettivamente fallito
- In situazioni analoghe la difesa dovrà produrre elementi specifici e documentati per contrastare le risultanze fattuali (es. prove di non esercizio di attività vietate, autorizzazioni, relazione UEPE favorevole) e contestare in modo puntuale le conclusioni motivazionali del Tribunale
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