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Ordinanza

Ordinanza n. 452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Ter, 10 dicembre 2025, n. 6959, resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202600347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che aveva deciso sulla domanda cautelare relativa al decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma concernente il decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato. Le censure di primo grado riguardavano, in particolare, la documentazione prodotta sull'asseverazione attestante un fatturato del datore di lavoro pari a € 331.161,00, al netto degli acquisti, e sull'attestazione di idoneità alloggiativa. In appello cautelare è stata richiesta la riforma dell'ordinanza del TAR, deducendo l'esigenza di una valutazione effettiva di tali elementi nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini cautelari della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire nel merito la legittimità del decreto di revoca del nulla osta. Quanto al fumus, ha ritenuto che le censure dovessero essere adeguatamente esaminate dal primo giudice nella sede di merito, con particolare riguardo all'asseverazione sul fatturato del datore di lavoro e all'attestazione di idoneità alloggiativa. Quanto al periculum, ha ritenuto sufficientemente tutelate le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione del merito, anche in assenza di pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici riferibili al datore di lavoro e al lavoratore. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, strumento processuale attraverso il quale è stata impugnata l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la tutela cautelare può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, di disporre tale fissazione in luogo dell'adozione di una misura cautelare tipica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle informazioni identificative della parte.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando le censure richiedono un approfondito esame documentale incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione del merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. è misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari quando non emergano pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici riconducibili ai soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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