Sentenza n. 549/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, ricorso n. 476/2025 Reg. Ric., proposto per l'annullamento: - del provvedimento d'informativa antimafia interdittiva, Prot. Interno n. -OMISSIS- del 13/2/2025, adottato dal Prefetto di Palermo; - (ove occorra e per quanto di ragione) dei verbali delle riunioni del Gruppo Provinciale Interforze del 3/12/2024 e del 4/2/2025; - (ove occorra e per quanto di ragione) della comunicazione della Prefettura di Palermo ex art. 92, comma 2-bis, D.lgs. n. 159/2011, prot. n. -OMISSIS- dell'11.12.2024; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l’informativa antimafia interdittiva e il diniego di iscrizione nella White List
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Palermo, il diniego di iscrizione nella White List, la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. L’interdittiva valorizzava il rapporto familiare con il padre dei soci, già destinatario di condanne per criminalità organizzata e misure di prevenzione, nonché incontri con il medesimo, l’utilizzo di un consulente comune e altri elementi desunti da atti investigativi, procedimenti di prevenzione patrimoniale e verbali del Gruppo Provinciale Interforze. Secondo l’appellante, il quadro indiziario era stato già esaminato dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione e dalla Corte d’Appello, che avevano escluso concreti, univoci e concordanti indizi di ingerenza paterna, riconoscendo la liceità dei fondi e l’autonomia gestionale dei figli. La società ha inoltre censurato la sentenza del TAR per avere ritenuto irrilevanti gli esiti della prevenzione penale, per avere utilizzato argomentazioni sociologiche e metagiuridiche in luogo dell’analisi di elementi concreti, attuali e specifici e per avere respinto la richiesta di applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando l’informativa antimafia interdittiva, il diniego di iscrizione nella White List e gli atti presupposti. Ha rilevato che la prevenzione antimafia amministrativa e la prevenzione giurisdizionale penale condividono, per il profilo considerato, uno standard probatorio indiziario e probabilistico fondato su elementi gravi, precisi e concordanti e sul criterio del “più probabile che non”. Ne consegue che, quando il giudice della prevenzione abbia escluso, sulla base del medesimo quadro fattuale, l’ingerenza mafiosa o l’infiltrazione, l’Amministrazione non può adottare un’interdittiva limitandosi a rivalutare gli stessi elementi già ritenuti insufficienti. Per discostarsi dalla valutazione giudiziaria, il Prefetto avrebbe dovuto indicare fatti nuovi e ulteriori idonei a sovvertire il quadro indiziario oppure fornire una motivazione particolarmente rafforzata e convincente sulle ragioni dell’erroneità della decisione penale di prevenzione. Nel caso concreto, i verbali del Gruppo Interforze riproponevano circostanze già scrutinate e respinte, senza novità fattuali né motivazione rafforzata. Il CGARS ha inoltre censurato la trasformazione del rapporto di parentela da mero indizio da corroborare in una presunzione assoluta di condizionamento e ha ritenuto inidonee le considerazioni generali sul contesto familiare e territoriale a sostituire l’esame rigoroso di elementi concreti, attuali e specifici. Il motivo relativo agli artt. 92, comma 2-ter, e 94-bis del d.lgs. 159/2011 è stato assorbito, poiché l’annullamento dell’interdittiva rendeva non necessario esaminare la prevenzione collaborativa. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
comunicazione della sussistenza di elementi indicativi del rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa e assegnazione del termine per la partecipazione procedimentale
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione prefettizia di partecipazione antecedente all’adozione dell’informativa antimafia.
art. 92, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
La questione relativa alla sua violazione è stata assorbita in ragione dell’accoglimento della censura principale e dell’annullamento dell’interdittiva.
misura di prevenzione collaborativa
La relativa censura è stata assorbita; il CGARS non ha quindi deciso nel merito se ricorressero i presupposti della misura.
informativa antimafia interdittiva; White List
Il sistema della prevenzione amministrativa antimafia richiede un giudizio prognostico fondato su elementi concreti, attuali e specifici e non consente di fondare l’interdittiva sul solo rapporto di parentela.
Massime di principio
- La prevenzione antimafia amministrativa e la prevenzione giurisdizionale penale, quando valutano il medesimo rischio di infiltrazione sulla base del medesimo quadro indiziario, condividono uno standard probatorio induttivo e probabilistico riconducibile al criterio del “più probabile che non”, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
- Quando il giudice della prevenzione penale abbia escluso l’ingerenza mafiosa sulla base di un determinato quadro fattuale, l’Amministrazione non può fondare un’informativa interdittiva sugli stessi elementi senza confrontarsi effettivamente con quella valutazione.
- Per discostarsi da una valutazione negativa del giudice della prevenzione penale, il Prefetto deve indicare fatti nuovi e ulteriori idonei a sovvertire il quadro indiziario oppure spiegare, con motivazione particolarmente rafforzata e convincente, perché la decisione giudiziaria sia erronea.
- Il rapporto di parentela con un soggetto gravato da precedenti per criminalità organizzata costituisce un elemento indiziario che deve essere corroborato da ulteriori circostanze concrete, attuali e specifiche; non può essere trasformato in una presunzione assoluta di condizionamento mafioso.
- Considerazioni generali di carattere sociologico sul fenomeno mafioso o sul contesto familiare e territoriale non possono sostituire l’analisi rigorosa degli elementi fattuali specificamente riferibili all’impresa e alla sua concreta permeabilità all’infiltrazione mafiosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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