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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31618/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'11/07/2025. I fatti concreti non sono descritti nel dettaglio nel testo, ma emerge che nel giudizio di merito erano stati confermati una condanna con rideterminazione della pena, la recidiva contestata e la confisca di somme di denaro. I motivi di ricorso erano due: (1) vizio di motivazione per asserita carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla dosimetria della pena e sulla mancata disapplicazione della recidiva; (2) carenza di motivazione ed errata interpretazione/applicazione dell'art. 240-bis c.p. in relazione alla conferma della confisca delle somme di denaro. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che la sentenza impugnata aveva dato conto in modo congruo della pena, della recidiva e della confisca, e che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e sufficiente: sulla pena, la motivazione sintetica era adeguata in relazione alla gravità del reato e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; sulla recidiva, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il rapporto tra il fatto e i numerosi precedenti penali; sulla confisca, era stato evidenziato sia il difetto di legittimazione dell'imputato a chiedere la restituzione di somme non sue, sia l'assenza di prova della lecita provenienza delle somme.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    Norma richiamata in relazione alla confisca delle somme di denaro; la Corte ritiene corretta la conferma della misura sulla base della mancanza di legittimazione alla restituzione e dell'assenza di prova della provenienza lecita.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per affermare che, ai fini della dosimetria della pena, la motivazione può essere sintetica quando la pena non si discosti in modo marcato dalla misura media edittale, essendo sufficiente il riferimento alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

  • art. 61 c.p.

    Richiamato indirettamente in relazione alla contestazione e conferma della recidiva/precedenti penali, come parametro di valutazione della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

  • art. 69 c.p.

    Evocato indirettamente nella censura sulla mancata disapplicazione della recidiva, ma il testo non specifica l'articolo; si ricava solo che la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • In tema di dosimetria della pena, una motivazione sintetica può essere sufficiente se la pena irrogata non è sensibilmente superiore alla media edittale e il giudice richiama in modo comprensibile la gravità del fatto o la capacità a delinquere.
  • La recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali dell'imputato, evidenziando un incremento della pericolosità sociale.
  • La confisca di somme di denaro può essere confermata quando l'interessato non dimostri la propria titolarità sulle somme richieste in restituzione e non offra prova della loro lecita provenienza.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a sostituire una diversa lettura del materiale processuale rispetto a quella già svolta dal giudice di merito, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaConfiscaOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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