Cassazione Penale, Ordinanza n. 04383/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato aveva presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, poi dichiarata inammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza in ragione della prossima espiazione della pena. Contro tale ordinanza egli proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'inammissibilità fosse stata dichiarata illegittimamente per il solo fatto che la pena stava per essere espiata. La Corte non è entrata nel merito delle censure perché, al momento della decisione, il ricorrente aveva già espiato la pena, con conseguente venir meno dell'interesse a impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., debba essere attuale, concreto e persistente sino alla decisione; poiché dagli atti risultava che la pena era stata già interamente espiata dopo la proposizione del ricorso, la rimozione dell'ordinanza non avrebbe prodotto alcuna utilità attuale per il ricorrente. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, per assenza di soccombenza neppure virtuale.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'interesse a impugnare è condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del diritto di impugnazione; va valutato in chiave utilitaristica, come esigenza concreta e attuale di ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella impugnata.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'interesse deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione.
Non citato.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve essere concreto, attuale e immediatamente utilitaristico: il ricorrente deve poter conseguire, tramite l'annullamento della decisione, un vantaggio processuale effettivo e non meramente teorico.
- L'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione della Corte di cassazione; se nel frattempo interviene un mutamento di fatto o di diritto che rende inutile la rimozione del provvedimento impugnato, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la pena oggetto del provvedimento impugnato sia già stata integralmente espiata prima della decisione sul ricorso, l'annullamento dell'ordinanza non offre più alcuna utilità concreta al ricorrente e l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se manca una soccombenza neppure virtuale.
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