Cassazione Penale, Sentenza n. 15396/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro (locali, dispositivi informatici, account e criptovalute) emesso in relazione a indagini su presunte attività illecite riconducibili alla Sellix s.r.l. Il ricorrente deduceva che il decreto originario fosse viziato da eccessiva genericità e natura esplorativa: mancavano la delimitazione dell'oggetto della ricerca, i criteri di selezione dei dati (es. categorie, parole chiave, perimetro temporale), i tempi per la copia forense e la restituzione del materiale non rilevante; si denunciava altresì omissione motivazionale del riesame e violazione dei diritti alla riservatezza e al segreto (richiamando artt. 247, 253, 324 c.p.p., artt. 7 e 8 Carta UE e art. 8 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha dichiarato la nullità del decreto di perquisizione e sequestro per genericità ed esploratività, nonché l'insufficiente motivazione del riesame. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e la Corte ha disposto la restituzione di quanto sottoposto a sequestro all'avente diritto, vietando il trattenimento di copia del contenuto dei dispositivi. La motivazione sottolinea che per i sequestri su supporti informatici è necessario indicare l'oggetto specifico dell'acquisizione, i criteri di selezione dei dati, il perimetro temporale d'interesse e i tempi per l'estrazione e la restituzione; l'assenza di tali elementi rende illegittima la misura, per violazione del principio di proporzionalità e delle garanzie di riservatezza.
Norme richiamate
Norma che descrive il reato per cui l'indagato era imputato (relativo a diffusione/vendita di strumenti informatici illeciti). Nel testo è richiamata come fatto contestato, non come motivo decisorio del vizio.
artt. 247, 253 e 324 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni formali del decreto di sequestro (esigenze di motivazione e limiti procedurali). In generale sono usati per sostenere che la misura doveva essere specificata e non esplorativa.
artt. 125 e 325 cod. proc. pen.
Articoli relativi agli obblighi di motivazione delle decisioni giudiziarie e alle formalità del provvedimento. La Corte ne trae il principio per cui il decreto e l'ordinanza di riesame devono contenere motivazione sufficiente e non apodittica.
art. 42 Cost.
Riferimento costituzionale al principio di proporzionalità nell'uso di misure limitative di diritti; usato per ponderare la legittimità del sequestro rispetto ai diritti fondamentali.
art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (richiamato)
Richiamato unitamente al principio di proporzionalità per valutare la legittimità delle misure restrittive nella fase investigativa.
art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Tutela della vita privata e familiare; invocato per affermare che l'apprensione massiva di dati incide su diritti fondamentali e richiede limiti precisi.
art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Tutela dei dati personali; la Corte sottolinea che i sequestri informatici devono rispettare questa garanzia tramite selezione e limitazione preventiva.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Diritto al rispetto della vita privata; la giurisprudenza europea è richiamata per condannare gli accessi e le captazioni massicce e indiscriminate di dati come sproporzionati.
Massime di principio
- I sequestri di dispositivi informatici non possono avere carattere 'quanto rinvenuto' o 'tutto ciò che sia ritenuto utile' senza preventiva delimitazione: devono indicare l'oggetto specifico dell'acquisizione e le categorie di dati da cercare.
- Il decreto deve prevedere criteri di selezione (parole chiave, tipi di file, perimetro temporale, account rilevanti) e tempi certi per l'esecuzione della copia forense e per la restituzione del materiale non rilevante.
- La motivazione del provvedimento e del riesame non può essere apodittica: la necessità del sequestro va spiegata in relazione alla finalità probatoria concreta e al principio di proporzionalità.
- La mera esigenza tecnica di conservazione dei dati originali non supplisce alla mancanza di una preventiva delimitazione del perimetro dell'acquisizione; non è consentito trasferire alla fase esecutiva una potestà esplorativa senza limiti.
- In caso di sequestro generico su supporti informatici, la tutela difensiva può efficacemente ottenere l'annullamento e la restituzione dei beni senza che venga trattenuta copia dei dati, salvo che la conservazione di copie sia strettamente motivata e circoscritta.
- Nelle indagini che coinvolgono dati digitali occorre bilanciare le esigenze investigative con le garanzie di riservatezza sancite da Carta UE e CEDU: misure intrusive richiedono specificazione, proporzionalità e limiti temporali.
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