Cassazione Penale, Ordinanza n. 41285/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce deducendo, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse erroneamente negato il beneficio valorizzando elementi non pertinenti, mentre la decisione impugnata aveva in realtà escluso l'applicazione dell'istituto per la presenza di una causa ostativa legata all'abitualità del comportamento, ravvisata nei numerosi precedenti specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, perché la Corte d'appello aveva negato la particolare tenuità del fatto non per l'entità del danno alla persona offesa, ma per la causa ostativa dell'abitualità del comportamento, desunta dai numerosi precedenti specifici dell'imputato. Richiamato il principio delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole oltre quello oggetto del procedimento, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando ricorre la causa ostativa dell'abitualità del comportamento.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole oltre quello oggetto del procedimento.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa se il giudice accerta la serialità o abitualità della condotta, specie in presenza di più precedenti specifici della stessa indole.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., non è decisivo solo il dato dell'offesa concreta, ma occorre verificare anche l'assenza delle condizioni ostative previste dalla norma, tra cui l'abitualità del comportamento.
- Il giudizio di abitualità può essere fondato sulla commissione, anche successiva, di più reati della stessa indole rispetto a quello oggetto del processo.
- Quando il ricorso si limita a contestare una ragione di esclusione dell'art. 131-bis già correttamente applicata dal giudice di merito, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41252/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41253/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41254/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41255/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41256/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41258/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →