Ordinanza n. 1885/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione cautelare dell'atto amministrativo impugnato nel giudizio di merito. Dal testo non è individuabile il contenuto specifico dell'atto sostanziale originariamente contestato né sono esposti autonomi motivi di appello, salvo la questione relativa all'operatività del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anche nel caso di impugnazione dell'atto consequenziale in sede straordinaria seguita da trasposizione del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, condividendo la valutazione del TAR secondo cui il gravame non era assistito da sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto operante il principio di alternatività nel rapporto tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario anche nell'ipotesi di impugnazione dell'atto consequenziale in sede straordinaria con successiva trasposizione. Non è stata quindi ritenuta integrata la necessaria apparenza di fondatezza della pretesa cautelare; non risulta svolta una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario
Opera anche quando l'atto consequenziale sia impugnato in sede straordinaria e il relativo ricorso sia successivamente trasposto in sede giurisdizionale, incidendo sulla sussistenza del fumus boni iuris della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'assenza di un sufficiente fumus boni iuris giustifica il rigetto dell'appello, senza necessità di riconoscere la misura cautelare richiesta.
- Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera anche quando l'impugnazione dell'atto consequenziale sia stata proposta in sede straordinaria e successivamente trasposta in sede giurisdizionale.
- La mera operatività del principio di alternatività può escludere il fumus boni iuris necessario per la concessione della tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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