Cassazione Penale, Sentenza n. 7434/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che imponeva l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione di incontri di calcio. Ha dedotto (1) violazione del diritto di difesa per eccessiva compressione del tempo disponibile per presentare memorie e deduzioni (richiamando l'art. 6, comma 3 della legge 241/1989 come parametro procedurale), sostenendo che fosse necessario un termine minimo analogo alle 48 ore previste per il pubblico ministero; (2) difetto di motivazione e mancata proporzionalità tra la gravità delle prescrizioni imposte e il comportamento contestato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha affermato che, nel procedimento di convalida delle misure preventive ex art. 6 legge n. 401/1989, il destinatario deve poter esercitare un termine effettivo per presentare memorie e deduzioni e ha fissato in almeno 48 ore il termine a difesa decorrente dalla notifica del provvedimento questorile, conforme al termine del pubblico ministero. Nel caso concreto non risulta dagli atti la prova che il termine di 48 ore sia stato rispettato (la notifica è avvenuta il 16/03/2023 alle 17:05 e la convalida risulta effettuata il 18/03/2023 ad orario imprecisato), per cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 16/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, se necessario, il Questore deve adottare prassi operative che consentano il decorso del termine a difesa prima di comunicare il provvedimento al giudice.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di convalida delle misure preventive imposte dal Questore; la convalida riguarda in particolare l'obbligo di presentazione in quanto attinente alla libertà personale e richiede garanzie processuali e possibilità di difesa.
Costituzione, art. 13
Le misure limitative della libertà personale devono essere presidiate da controllo giudiziario e garantire il diritto di difesa; le garanzie costituzionali informano la disciplina della convalida.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis
Richiamato come procedura analoga (in materia di stupefacenti) per i principi procedurali relativi alla convalida e al diritto di difesa nelle misure preventive.
Corte Costituzionale, sent. n. 144 del 1997
Ha stabilito che l'adozione di obblighi di presentazione richiede le medesime garanzie previste per le misure provvisorie dell'autorità di pubblica sicurezza: controllo giudiziale e diritto di difesa; ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con modalità che non interferiscano con la definizione del procedimento, ma ha lasciato alla giurisprudenza e al legislatore la determinazione del termine concreto.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, orientamenti plurimi citati)
La Corte di Cassazione ha interpretato il regime delle convalide affermando che il termine a difesa per presentare memorie e deduzioni non può essere inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile; la mancata prova del rispetto di tale termine comporta l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento del Questore che impone obblighi di presentazione deve poter disporre di almeno 48 ore dalla notifica per presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; tale termine è necessario per garantire il diritto di difesa.
- Il termine di 48 ore è congruo anche in ragione del termine di 48 ore riconosciuto al pubblico ministero per chiedere la convalida; le amministrazioni (Questore) devono coordinare la comunicazione al giudice in modo da non comprimere il termine a difesa.
- La mancata prova, negli atti, del rispetto del termine a difesa comporta la nullità dell'atto di convalida e l'annullamento senza rinvio, con conseguente perdita di efficacia della misura, per la parte che incide sulla libertà personale (obbligo di presentazione).
- La convalida riguarda specificamente la misura limitativa della libertà personale (obbligo di presentazione); altre misure interdittive previste dall'art. 6, comma 1, vanno valutate secondo la loro natura e competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
- In situazioni analoghe è consigliabile adoperare tempestivamente la difesa (reperire un difensore e produrre memorie scritte) e chiedere prova formale delle date e degli orari di notifica e di deposito dell'ordinanza per poter controllare il rispetto del termine a difesa.
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