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Parere

Parere n. 623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, contro l’Istituto Tecnico e Liceo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (MI) e Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato dal Consiglio della classe 1B Liceo Scienze Applicate dell’Istituto Tecnico e Liceo “-OMISSIS-” per l’anno scolastico 2024/2025, allegato al registro elettronico in data 30 agosto 2025 senza rituale notifica consultabile con accesso on line al registro elettronico, fondato esclusivamente sull’insufficienza nella disciplina “Matematica”.

Giustizia amministrativa202501242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di non ammissione della minore alla classe successiva, deliberato dal consiglio della classe 1B del liceo delle scienze applicate per l'anno scolastico 2024/2025 e fondato sull'insufficienza in matematica.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, lamentando difetto di motivazione, manifesta illogicità e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Nel corso del procedimento, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha chiesto all'Avvocatura dello Stato di proporre opposizione al ricorso straordinario. La Sezione ha rilevato d'ufficio che l'opposizione, notificata il 3 marzo 2026, potrebbe essere tardiva rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica del ricorso, avvenuta il 29 dicembre 2025. Poiché il Ministero non ha depositato la relazione istruttoria, la Sezione ha disposto ulteriori accertamenti, chiedendo anche di verificare se il ricorso sia stato trasposto o riassunto davanti al TAR. È stata inoltre esaminata l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Il parere

Il parere è interlocutorio. La Sezione non ha ancora deciso il merito del ricorso né ha definitivamente dichiarato tardiva l'opposizione. Ha disposto che le parti chiariscano se il ricorso sia stato riassunto davanti al TAR e ha reiterato al Ministero la richiesta di depositare la relazione istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, previa trasmissione della relazione ai ricorrenti e assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. L'istanza cautelare è stata respinta perché non risultano immediatamente apprezzabili né il fumus boni iuris né il periculum in mora, quest'ultimo fondato su argomentazioni meramente soggettive. La trattazione del merito è stata rinviata a una successiva adunanza nel terzo trimestre del 2026.

Osservazioni

Opposizione al ricorso straordinario

La Sezione rileva che l'opposizione appare tardiva: il ricorso è stato notificato il 29 dicembre 2025 e il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 sarebbe scaduto il 27 febbraio 2026, mentre l'opposizione è stata notificata il 3 marzo 2026. Prima di dichiararne la tardività, occorre verificare se il ricorso sia stato riassunto davanti al TAR.

Relazione istruttoria

Il Ministero non ha depositato la relazione istruttoria. La Sezione ha reiterato la richiesta di trasmissione entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, con previa partecipazione della relazione ai ricorrenti e assegnazione di almeno venti giorni per osservazioni e controdeduzioni.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è respinta poiché non sono immediatamente apprezzabili né il fumus boni iuris né il periculum in mora. Quest'ultimo è stato ritenuto affidato a mere argomentazioni soggettive.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    60 giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso

    Il termine per proporre opposizione al ricorso straordinario decorre dalla notificazione del ricorso e, nel caso esaminato, risultava scadere il 27 febbraio 2026.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione e diffusione del parere.

Massime di principio

  • Nel procedimento per ricorso straordinario, l'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 deve essere notificata entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; la notificazione oltre tale termine può comportarne la tardività.
  • Prima di dichiarare tardiva l'opposizione al ricorso straordinario, la Sezione può verificare se il ricorso sia stato trasposto o riassunto davanti al giudice amministrativo, poiché tale circostanza incide sulla prosecuzione del procedimento consultivo.
  • La mancata trasmissione della relazione istruttoria non impedisce l'esame dell'istanza cautelare, quando la Sezione disponga degli elementi necessari per valutare in via immediata il fumus boni iuris e il periculum in mora.
  • Il periculum in mora necessario per l'accoglimento della tutela cautelare non può essere fondato su mere argomentazioni soggettive, ma deve risultare da un pregiudizio concreto e attuale.
  • Nel procedimento consultivo, la relazione istruttoria deve essere previamente partecipata ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Non ammissione alla classe successiva e istanza cautelare nel ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in sede consultiva il ricorso straordinario proposto dai genitori di una minore contro un istituto tecnico e liceo e il Ministero dell'istruzione e del merito. Il ricorso riguarda il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, adottato per l'anno scolastico 2024/2025 e fondato sull'insufficienza riportata nella disciplina matematica.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione, la manifesta illogicità e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza del provvedimento di non ammissione.

Opposizione dell'amministrazione e questione della tardività

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione al ricorso straordinario. L'atto di opposizione è stato depositato il 13 marzo 2026, mentre le ricevute di consegna e accettazione attestano che la notificazione al destinatario è avvenuta il 3 marzo 2026.

La Sezione ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 29 dicembre 2025. Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il termine di sessanta giorni per l'opposizione sarebbe pertanto scaduto il 27 febbraio 2026. La notificazione del 3 marzo 2026 appare quindi tardiva. Prima di adottare una decisione definitiva sulla tardività, la Sezione ha ritenuto necessario verificare se il ricorso sia stato riassunto o trasposto davanti al TAR.

Incombenti istruttori

Il Ministero non ha ancora depositato la relazione istruttoria. La Sezione ha disposto che l'amministrazione trasmetta la relazione entro sessanta giorni dal ricevimento del parere e che, prima del deposito, la partecipi ai ricorrenti, assegnando loro un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Tali osservazioni dovranno essere inviate all'amministrazione e depositate contestualmente presso la Segreteria della Sezione.

La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.

Istanza cautelare

L'istanza cautelare è stata esaminata anche in assenza della relazione istruttoria, poiché quest'ultima era stata tempestivamente richiesta ma non era pervenuta. La Sezione ha ritenuto insussistenti, allo stato degli atti, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

In particolare, il periculum è stato ritenuto fondato su mere argomentazioni di natura soggettiva, non sufficienti a dimostrare un pregiudizio concreto e attuale. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta.

Esito interlocutorio e prosecuzione del procedimento

Il parere non definisce il merito del ricorso. La Sezione ha rinviato la trattazione dell'affare a una successiva adunanza, da fissarsi nel terzo trimestre del 2026, subordinando la prosecuzione agli accertamenti sulla trasposizione davanti al TAR e all'acquisizione della relazione istruttoria con il previo contraddittorio dei ricorrenti.

Protezione dei dati personali

È stato disposto l'oscuramento, in ogni ipotesi di riproduzione e diffusione del parere, delle generalità della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificarli, sulla base dell'art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

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