Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bolzano che aveva dichiarato estinto per prescrizione un capo di truffa aggravata e confermato la responsabilità per truffa aggravata continuata verso altre persone offese, rideterminando la pena. Il ricorrente deduceva: 1) tardività della querela e presenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (chiedendone l'esclusione); 2) violazione del principio "favor rei" alla luce della riforma (mancata ragionevole previsione di condanna che avrebbe dovuto portare al proscioglimento); 3) omissione, da parte del giudice, dell'informazione sull'accesso alle pene sostitutive (decreto legislativo richiamato) e mancanza di indicazione di eventuali condizioni ostative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sulla tardività della querela sanata dalla norma transitoria della riforma "Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), ha escluso la devoluzione alla Cassazione di censure non sollevate in appello (quale la richiesta di escludere l'aggravante), ha ritenuto aspecifica la contestazione sul "oltre ogni ragionevole dubbio" e manifestamente infondato il motivo relativo alle pene sostitutive, dato che la difesa non aveva chiesto tale misura in appello e l'imputato era assente senza procura speciale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
La norma transitoria ha rimesso in termini le persone offese per proporre querela verso reati divenuti procedibili a querela, sanando la tardività della querela presentata dopo la riforma; la tardività non pregiudica la procedibilità quando la querela era non richiesta nel momento in cui il fatto si era originariamente consumato.
decreto legislativo 150/2020 (richiamato dal ricorrente)
Il ricorrente invocava l'obbligo del giudice di informare sulle pene sostitutive; la Corte ha però ritenuto la questione inammissibile nel caso concreto perché la difesa non aveva chiesto misura sostitutiva in appello e il giudice ha discrezionalità nella valutazione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive.
Richiede che il ricorso in Cassazione contenga la specificazione delle ragioni di diritto e di fatto: la Corte ha censurato come aspecifica la doglianza che sollecitava una rivalutazione generale del giudizio di responsabilità senza allegare concrete ragioni per ritenere violato il criterio del "oltre ogni ragionevole dubbio".
art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'avviso in udienza sulla possibilità di pene sostitutive; la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'omessa formulazione dell'avviso non determina automaticamente la nullità della sentenza quando risulti un'applicazione implicita del criterio di insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023 (Ongaro, Rv. 285691 - 01)
Indica che la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa, relativa a reati originariamente perseguibili d'ufficio e divenuti procedibili a querela per la riforma, equivale a presentazione della querela e la sua tardività non rileva per la procedibilità.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep. 17/01/2024) Rv. 285710 - 01
Affermata la discrezionalità del giudice in materia di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi e la non automatica nullità della sentenza per omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, quando sia implicita la valutazione dell'insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.
Massime di principio
- La riforma "Cartabia" (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e la sua norma transitoria possono sanare querela tardive relative a reati divenuti procedibili a querela, rendendo efficace la querela presentata dopo la riforma.
- In Cassazione non sono ammissibili censure nuove che non siano state devolute con l'appello: questioni non sollevate in sede di gravame non possono essere esaminate per carenza di rituale devoluzione.
- Le doglianze generiche o prive di specificazione delle ragioni per le quali si sarebbe violato il criterio probatorio (oltre ogni ragionevole dubbio) sono considerate aspecifiche e inammissibili.
- L'obbligo per il giudice di informare sulle pene sostitutive non produce automaticamente nullità quando l'imputato non ha chiesto la misura o non sussistono elementi che rendano evidente l'errore; il potere di proporre misure sostitutive è rimesso alla discrezionalità del giudice.
- La mancata impugnazione in appello di elementi aggravanti impedisce la loro contestazione in Cassazione: l'esclusione o revisione di aggravanti richiede che la questione sia stata oggetto del gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →