Cassazione Penale, Ordinanza n. 05272/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. in assenza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato in cassazione un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 20 giugno 2024. Dal testo non emerge il contenuto sostanziale della decisione di sorveglianza né il merito delle censure; emerge solo che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, a seguito della legge n. 103 del 2017, l'imputato e quindi anche il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione, poiché l'atto deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori abilitati. Per tale ragione il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano. Conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato
richiamato per stabilire che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
fondamento della declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso dell'imputato o del condannato non può essere validamente proposto personalmente: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità de plano del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio formale assoluto e non emergono elementi di assenza di colpa, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria senza ulteriori valutazioni sul merito dell'impugnazione.
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