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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25667/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano diretti ad impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per Lionelli (per partecipazione ad associazione camorristica) e gli arresti domiciliari per Celiento (per plurime condotte di corruzione in relazione all'affidamento di lavori pubblici). Celiento, tramite il suo difensore, ha dedotto che il pericolo di reiterazione del reato non sussisterebbe alla luce del «mutamento ambientale» (commissariamento del Comune di Caivano e custodia cautelare nei confronti del dirigente comunale Zampella, suo presunto interlocutore illecito) e ha chiesto la sostituzione della misura con misure interdittive meno afflittive. Lionelli, tramite il suo difensore, ha censurato la mancata motivazione circa il suo effettivo coinvolgimento nel sodalizio e il dolo, nonché la mancata valutazione di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Celiento (trovandolo infondato) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lionelli. Motivazioni principali: per Celiento, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che il pericolo di reiterazione non si esaurisce nel solo rapporto con il dirigente comunale commissariato, ma riguarda la capacità dell'indagato, quale amministratore di fatto della CLM, di pilotare l'aggiudicazione di appalti anche senza ruoli formali; dunque le esigenze cautelari sussistono e le misure interdittive non sono state ritenute sufficienti a garantire la prevenzione della reiterazione. Per Lionelli, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con le ragioni della decisione impugnata; il Tribunale del riesame aveva invece evidenziato gravi indizi (procacciamento e trasferimento di armi, mantenimento dei sodali detenuti, attività estorsiva) tali da dimostrare la sua partecipazione esecutiva al sodalizio. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Lionelli, inoltre, è stato condannato a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale e alla legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente Celiento; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta e ha confermato la corretta applicazione delle regole procedurali in materia di misure cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    È richiamato soprattutto il comma 3 (presunzione iuris tantum di pericolosità sociale in alcuni reati). La Corte ha confermato che tale presunzione non è automaticamente superata dal mutamento ambientale e che, nella fattispecie, dall'analisi della personalità e delle condotte emergeva l'effettivo pericolo di reiterazione, rendendo inadeguate misure interdittive meno afflittive

  • art. 289-bis cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate dal ricorrente Celiento; la sentenza non trae dalla presenza della norma argomenti tali da sovvertire la decisione del riesame circa le esigenze cautelari

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente Celiento; la Corte non ha rilevato vizi di applicazione di tale norma nella motivazione del Tribunale del riesame

  • art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Invocato da Lionelli per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non specificamente confrontato con le ragioni decisorie del provvedimento impugnato, richiedendo maggiore specificità nel ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti ritenuti infondati o inammissibili

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, purché non presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005

    Richiamato per gli adempimenti della cancelleria relativi all'operativizzazione dell'obbligo di versamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione del reato va valutato in senso ampio: non si limita al solo rapporto con il singolo interlocutore illecito o al contesto immediato dell'evento, ma anche alla capacità dell'indagato di porre in essere reati della stessa specie, per analoghe modalità e a tutela dello stesso bene giuridico
  • Il mutamento del 'contesto ambientale' (es. commissariamento dell'ente, misure cautelari nei confronti di terzi) non annulla automaticamente la prognosi di pericolosità; chi contesta la misura deve dimostrare concretamente, con elementi specifici, che il rischio è realmente venuto meno
  • Le misure interdittive (divieti di contrattare con la pubblica amministrazione, interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale) devono essere valutate in concreto: la loro efficacia deterrente va provata e non può essere esclusa aprioristicamente; quando l'indagato ha dimostrato capacità di influenzare procedure anche senza ruoli formali, le misure interdittive possono risultare insufficienti
  • I motivi di ricorso generici o che si limitano a richiamare principi giurisprudenziali, senza un concreto e specifico confronto con la decisione impugnata, sono normalmente inammissibili
  • Per le misure custodiali adottate per reati associativi di tipo mafioso o similari, la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su elementi di ruolo operativo (procacciamento armi, mantenimento della coesione del sodalizio, attività estorsiva) e sulla personalità dell'indagato; il giudice richiede elementi specifici per ritenere superata la presunzione di pericolosità

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