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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05513/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti, già impiegati nei Centri di formazione professionale regionali e poi inquadrati nei ruoli della Giunta regionale in forza della normativa campana, volta a ottenere differenze retributive per RIA (retribuzione individuale di anzianità) asseritamente maturate dal 1° settembre 1986 al 1° gennaio 1994. I lavoratori sostenevano che, nel passaggio al ruolo regionale, dovesse essere valorizzato anche il servizio prestato presso gli enti di provenienza, con conseguente riconoscimento di una maggiore anzianità utile e di ulteriori scatti RIA. La Regione eccepiva la prescrizione quinquennale e contestava, nel merito, il diritto a ulteriori incrementi della RIA oltre quelli già riconosciuti. In cassazione la Regione ha denunciato, con quattro motivi, la violazione della disciplina statale e regionale applicabile: (1) l'erroneità dell'affermazione del diritto a ulteriori incrementi RIA fino al 31 dicembre 1990, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992 e delle norme/decisioni richiamate dalla Corte d'appello; (2) la violazione dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 44/1990, sostenendo che quel regolamento non si applicava al personale regionale; (3) la violazione dell'art. 41, comma 7, d.P.R. n. 347/1983, che avrebbe fatto cessare la progressione economica per scatti e classi al 31 dicembre 1982; (4) la violazione dell'art. 44, comma 1, d.P.R. n. 333/1990 e dell'art. 42, comma 1, della l.r. Campania n. 12/1991, poiché il giudice di merito aveva riconosciuto uno scatto RIA per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990 non previsto per il comparto Regioni ed enti locali. La Corte di cassazione ha ricostruito la disciplina regionale e ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse erroneamente applicato norme e precedenti relativi al comparto ministeri, nonché trascurato l'effetto della sentenza costituzionale n. 109/2000 che aveva dichiarato l'illegittimità delle disposizioni regionali del 1991 nella parte in cui estendevano retroattivamente il trattamento economico ai lavoratori prima dell'immissione in ruolo. Inoltre ha escluso che nel comparto Regioni ed enti locali potesse operare il meccanismo di maggiorazione RIA previsto per altri comparti o una clausola di salvaguardia non presente nel d.P.R. n. 333/1990. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria dei lavoratori; spese compensate per la complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, unitariamente esaminati, perché la Corte d'appello aveva riconosciuto ai lavoratori un diritto all'inclusione nella RIA e a ulteriori incrementi economici fondato su una normativa non applicabile o comunque travisata. In particolare, la pronuncia ha escluso che la disciplina del comparto ministeri, compresi l'art. 7 d.l. n. 384/1992, l'art. 9 d.P.R. n. 44/1990 e la successiva sentenza costituzionale n. 4/2024, potesse essere estesa al personale regionale. Ha inoltre valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2000, che aveva eliminato la base normativa regionale per il riconoscimento retroattivo del trattamento economico dal 1986 al 1991. Di conseguenza la cassazione ha cassato la sentenza d'appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei quattro motivi di ricorso.

  • art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. nella legge n. 438 del 1992

    La Corte esclude che questa norma, e la disciplina ad essa collegata, siano applicabili al personale delle Regioni ed enti locali nella fattispecie esaminata.

  • art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Norma interpretativa richiamata dalla Corte d'appello ma ritenuta non pertinente alla vicenda del personale regionale.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024

    Richiamata dalla Corte d'appello, ma ritenuta relativa a una diversa disciplina, non estensibile al caso in esame.

  • art. 1, comma 1, del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44

    Viene invocato per sostenere che il regolamento si applica solo al personale indicato dall'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, quindi non al personale regionale in causa.

  • art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

    È il perimetro soggettivo di applicazione del d.P.R. n. 44/1990 richiamato dalla Corte.

  • art. 41, comma 7, d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347

    La norma viene richiamata per affermare che la progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.

  • art. 44, comma 1, d.P.R. 333/1990

    "A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata"

    La Corte vi ravvisa l'ultimo incremento definitivo della RIA per il periodo considerato, ma non un ulteriore scatto per il 1989-1990.

  • art. 42, comma 1, della legge regionale della Campania n. 12 del 1991

    Norma regionale di recepimento richiamata nel motivo di ricorso, ritenuta dalla Corte non idonea a fondare ulteriori scatti RIA non previsti.

  • legge regionale Campania n. 40 del 1977, art. 6, comma 1, lett. b)

    Costituisce la base dell'utilizzo dei Centri regionali di formazione professionale presso cui i lavoratori prestavano servizio.

  • legge regionale Campania n. 19 del 1981, artt. 1 e 2

    Prevede il finanziamento delle spese del personale dei Centri di formazione professionale da parte della Regione.

  • legge regionale Campania n. 32 del 1984, art. 3, comma 3

    Stabiliva l'applicazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali al personale inquadrato, con conservazione dell'eventuale differenza come assegno ad personam.

  • legge regionale Campania n. 14 del 1991, artt. 1, 2, 4, 5

    La Corte ne ricostruisce il contenuto, ma evidenzia che l'art. 2, commi 1 e 2, è stato dichiarato incostituzionale e che l'art. 5 manteneva la decorrenza degli effetti dell'inquadramento dal 1° gennaio 1992.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2000

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. Campania n. 14/1991 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., escludendo l'assimilazione retroattiva tra personale di ruolo e personale pre-inquadramento.

Massime di principio

  • Quando una norma regionale che riconosce retroattivamente il trattamento economico e l'anzianità di servizio a personale non ancora in ruolo è stata dichiarata incostituzionale, non può esserne tratto fondamento per rivendicare differenze retributive ulteriori.
  • La disciplina di progressione economica e di retribuzione individuale di anzianità va applicata secondo il comparto di appartenenza del lavoratore; non è consentita l'estensione analogica di regole previste per un diverso comparto contrattuale o regolamentare.
  • Se il regolamento o il contratto collettivo applicabile non contiene una clausola di salvaguardia o un meccanismo di acconto per il periodo successivo, non è possibile riconoscere scatti o maggiorazioni non espressamente previsti.
  • Nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio e la domanda rigettata nel merito quando la controversia sia definita integralmente in diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • La valorizzazione dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza richiede una base normativa valida e applicabile al rapporto concreto; in mancanza, il pregresso servizio non può essere automaticamente computato ai fini di ulteriori incrementi retributivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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