Cassazione Penale, Ordinanza n. 34286/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Foggia, con sentenza di patteggiamento del 15 maggio 2026, aveva applicato all'imputata la pena concordata per il concorso in rapina aggravata. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica delle condotte come rapina: a suo avviso, non avrebbe realizzato alcuna azione tipica, che sarebbe stata posta in essere soltanto dai concorrenti. La Corte ha rilevato che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento può dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto, immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità. Nel caso concreto, erano contestate più sottrazioni ai danni di persone offese diverse, ciascuna accompagnata da autonome condotte di violenza o minaccia, e una frazione di tali condotte era stata realizzata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nei limiti previsti per l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Ha escluso che la qualificazione giuridica fosse manifestamente eccentrica rispetto ai fatti contestati, anche in considerazione del contributo della ricorrente a una parte delle condotte di violenza o minaccia. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata valutando i profili di colpa emergenti dal ricorso. Decisione assunta il 16 settembre 2026.
Norme richiamate
presso il Tribunale di Foggia, con sentenza dipatteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. in data 15 maggio 2026, applicava aXXXXXXXXXXXXXXXXla pena concordata tra le parti in ordine ai reati di concorsoin rapina aggravata, alla stessa contestati.
La disposizione è richiamata quale base del patteggiamento con cui il Tribunale ha applicato la pena concordata.
Edinfatti va rammentato che in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza marginidi opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo diimputazione
Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto se l'errore è manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione.
Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti.
La Corte procede de plano quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta contro una sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto in presenza di un errore manifesto: la qualificazione deve risultare, con immediata evidenza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione.
- Non ricorre l'errore manifesto nella qualificazione come rapina quando la contestazione descrive sottrazioni ai danni di persone offese diverse, ciascuna accompagnata da condotte di violenza o minaccia, e all'imputato è attribuita una frazione di tali condotte.
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