Sentenza del 06/12/2022 n. 5679 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente - Cartella pagamento - Avvenuta opposizione - Atti presupposti - Eccezione processuale - Omessa notifica - Ente impositore - Relate notifica - Produzione giudizio - Rileva - Soccombenza contribuente - Ricorso appello - Avvenuta proposizione - Atti presupposti - Eccezione processuale - Difetto notifica - Eccezione nuova - Rileva - Inammissibilità eccezione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che le nuove censure sulle notifiche introdotte in appello integrano un'eccezione nuova, che non può essere sollevata per la prima volta in sede di appello. Pertanto l'eccezione è stata dichiarata inammissibile e non è stata accolta la nuova contestazione relativa alle notifiche.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva l'annullamento del ruolo e della cartella di pagamento lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti. In primo grado gli enti resistenti hanno prodotto le relative relate di notifica. In appello il contribuente ha introdotto ulteriori censure concernenti il difetto delle notifiche già effettuate.
Norme richiamate
L'art. 57 è interpretato in senso procedurale: non è ammessa l'introduzione in appello di eccezioni nuove che non siano state dedotte nel giudizio di primo grado; l'appello non può essere utilizzato per sollevare per la prima volta questioni capaci di incidere sul merito della decisione di primo grado, salvo che si tratti di questioni sopravvenute o espressamente previste come ammissibili.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in appello eccezioni o censure che non siano state proposte nel ricorso/atto introduttivo del primo grado: tali eccezioni saranno considerate nuove e inammissibili.
- Se l'ente resistente produce in primo grado le relate/attestazioni di notifica, il contribuente deve contestare la validità di tali notifiche già nel primo grado; altrimenti la contestazione verrà esclusa in appello.
- L'appello è rivolto principalmente a impugnare la decisione di merito; le nuove questioni di fatto o di diritto rilevanti per la decisione non possono normalmente essere sollevate per la prima volta in sede di appello.
- Per preservare le proprie posizioni processuali il contribuente deve curare l'istruttoria e sollevare tutte le eccezioni processuali e di legittimità già nel primo grado, eccezion fatta per questioni sopravvenute o per i casi espressamente ammessi dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 dic 2022Sentenza del 06/12/2022 n. 735 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 6 dic 2022Sentenza del 06/12/2022 n. 917 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 6 dic 2022Sentenza del 06/12/2022 n. 1418 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 6 dic 2022Sentenza del 06/12/2022 n. 3790 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 6 dic 2022Sentenza del 06/12/2022 n. 3792 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 6 dic 2022Sentenza del 06/12/2022 n. 3793 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →