Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12192/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per tentata estorsione (1 anno di reclusione e 200 euro di multa). Il ricorso per cassazione prospettava due motivi: (1) illegittimità per mancata notifica del rinvio dell'udienza e dichiarazione di procedibilità/assenza dell'imputata, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che non vi fosse lesione del diritto di difesa: il difensore era stato informato via PEC del deposito delle conclusioni e il procedimento era stato trattato secondo il rito cartolare previsto dalle disposizioni d'emergenza (art. 23 d.l. n.149/2020 e successive integrazioni), che consente la separazione tra discussione scritta e deliberazione posticipata. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto generico: la ricorrente non aveva confutato le ragioni del primo giudice che avevano escluso la sospensione condizionale (richiami a precedenti penali e procedimento pendente per analoghi reati). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    Introduce disposizioni straordinarie per la decisione dei giudizi penali di appello in periodo di emergenza epidemiologica, consentendo il procedimento cartolare con deposito scritto delle conclusioni e la separazione tra fase di discussione e deliberazione, derogando al principio di immediatezza dell'art.525 c.p.p.

  • art. 23-bis, legge 18/12/2020 n. 176

    Trasposizione e integrazione delle disposizioni emergenziali che regolano il rito cartolare e le modalità di comunicazione delle parti, confermando la legittimità della deliberazione successiva al deposito delle conclusioni scritte

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (convertito)

    Richiamata nella fase di apertura del procedimento per motivare il trattamento cartolare con contraddittorio scritto; conferma la possibilità di trattare il giudizio in assenza di oralità piena in particolari condizioni di emergenza

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio di immediatezza della deliberazione rispetto al contraddittorio orale; la Corte evidenzia che le disposizioni emergenziali derogano a tale principio permettendo la deliberazione posticipata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi di ricorso alla parte necessaria per la motivazione della decisione; la Corte si è attenuta ai limiti di motivazione richiesti per l'analisi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata per la condanna a 3.000 euro

Massime di principio

  • Nei giudizi d'appello trattati con il rito cartolare previsto dalle norme emergenziali (art. 23 d.l. 149/2020 e successive modifiche) la separazione temporale tra deposito delle conclusioni scritte e deliberazione non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se il difensore è stato tempestivamente informato (anche via PEC) del deposito delle conclusioni e delle relative comunicazioni.
  • La mancata notifica diretta all'imputato di un rinvio della deliberazione non invalida automaticamente la decisione quando il contraddittorio si è già svolto per iscritto e il difensore ha ricevuto gli atti: il requisito rilevante è la possibilità effettiva di partecipare al contraddittorio cartolare.
  • Per ottenere l'annullamento per insufficienza di motivazione in ordine al diniego di benefici (es. sospensione condizionale della pena) è necessario che l'impugnazione contesti in modo specifico e motivato le ragioni del diniego espresse dal giudice; censure generiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • Chi intende censurare la regolarità delle notifiche o delle comunicazioni processuali dovrebbe produrre prove o elementi concreti della mancata informazione; l'assenza di documentazione contraria rende difficoltoso ottenere l'annullamento per violazione del contraddittorio.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il merito e la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso evita oneri economici aggiuntivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.