Cassazione Penale, Ordinanza n. 35756/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per intervenuta causa estintiva i reati di truffa contestati in due capi, ma aveva confermato la condanna per reati fallimentari, rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato avviso, subito dopo la lettura del dispositivo, circa la possibilità di chiedere le pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che tale omissione avrebbe comportato nullità della sentenza. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che la responsabilità avrebbe dovuto essere inquadrata come bancarotta semplice e non come bancarotta fraudolenta ex art. 216 l. fall.; la doglianza, in sostanza, mirava a contestare la tenuta argomentativa della conferma di responsabilità per reati fallimentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il giudice non è tenuto a dare in ogni caso l'avviso ex art. 545-bis c.p.p. sulla possibile applicazione delle pene sostitutive, poiché tale avviso presuppone che il giudice ravvisi la sussistenza delle condizioni per accedervi; l'omissione dell'avviso non determina quindi nullità della sentenza. Ha ritenuto altresì non consentito il secondo motivo, perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e comunque privo di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
avviso alle parti; funzionale al procedimento di sostituzione della pena; subito dopo la lettura del dispositivo
L'avviso sulla possibilità di chiedere pene sostitutive deve essere dato solo se il giudice, dopo la condanna, ravvisi la ricorrenza delle condizioni per la sostituzione; se tali condizioni non emergono, l'omissione dell'avviso non comporta nullità della sentenza.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare l'inquadramento della condotta come bancarotta fraudolenta e sostenere, invece, una diversa qualificazione della responsabilità per reati fallimentari.
Norma evocata dal ricorrente come possibile riqualificazione della condotta in termini di bancarotta semplice.
Massime di principio
- Il giudice della condanna non ha un obbligo generalizzato di avvisare l'imputato della possibilità di richiedere pene sostitutive: l'avviso ex art. 545-bis c.p.p. presuppone una preliminare valutazione positiva sulla astratta praticabilità della sostituzione.
- L'omessa formulazione dell'avviso sulle pene sostitutive non integra nullità della sentenza quando sia desumibile che il giudice abbia implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per accedere alla misura.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in doglianze generiche, prive di specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La contestazione della qualificazione giuridica dei fatti, per essere scrutinabile in cassazione, deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito e non limitarsi a proporre un diverso inquadramento fattuale.
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