Cassazione Penale, Ordinanza n. 38613/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché smentito dagli atti processuali. Ha verificato, nell'ambito del controllo consentito in presenza di error in procedendo, la documentazione processuale dalla quale emergeva la regolare notifica all'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale. L'unico motivo denunciava violazione di legge per asserita erronea applicazione degli artt. 552 e 420-bis c.p.p., deducendo l'omessa notifica dell'ordinanza di rinvio a giudizio unitamente al decreto di citazione a giudizio. La Corte di cassazione ha però rilevato che dagli atti risultava la corretta notifica, avvenuta il 18 giugno 2019 con consegna a mani dell'imputato, del verbale dell'udienza del 28 maggio 2019 con allegato il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 4 novembre 2019.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre un vizio di notifica del decreto di citazione a giudizio; la Corte esclude la violazione perché dagli atti risulta la regolare notifica.
Norma invocata a sostegno della censura processuale sulla mancata rituale conoscenza del procedimento; la Corte la ritiene non violata in concreto.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di un error in procedendo consente alla Corte di verificare direttamente gli atti processuali, ma solo al fine di controllare se il vizio allegato sia effettivamente presente.
- La censura per omessa o irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio è manifestamente infondata quando dagli atti risulti una regolare notificazione con consegna all'imputato del verbale e del decreto allegato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica del corretto perfezionamento delle notifiche processuali deve essere compiuta sul dato documentale emergente dagli atti, non su mere affermazioni difensive non riscontrate.
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