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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11274/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha disposto, in procedura semplificata e non partecipata, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati avverso una sentenza della Corte d'appello di Torino resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in esito a concordato in appello. Uno dei ricorsi contestava, in sostanza, il difetto di motivazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuta prescrizione; entrambi i ricorsi sollevavano inoltre la questione della asserita illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto con riferimento all'art. 74 T.U. stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché proposti fuori dei casi consentiti contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.; ha richiamato il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Le doglianze sulla responsabilità e sulla prescrizione sono state ritenute assorbite dalla rinuncia implicita nel concordato e, quanto alla prescrizione, anche manifestamente infondate in ragione della data di consumazione dei fatti e dei reati contestati. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio in materia di art. 74 T.U. stupefacenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2024.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; le doglianze sul merito della responsabilità o su questioni assorbite dalla rinuncia sono inammissibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti dal coordinamento con l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    La censura di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto già definita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 138 del 2024.

  • sentenza Corte cost. n. 138 del 2024

    Richiamata come decisione che ha già definito la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al trattamento sanzionatorio dell'art. 74 T.U. stupefacenti.

Massime di principio

  • Contro una sentenza emessa in seguito a concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi propri del procedimento di formazione del concordato o del provvedimento giudiziale rispetto all'accordo, non già questioni di merito sulla responsabilità o su eccezioni rinunciate.
  • La rinuncia implicita nelle determinazioni concordate in appello assorbe le censure concernenti il merito della responsabilità e le questioni incompatibili con l'assetto negoziale del rito.
  • La deduzione della prescrizione è inammissibile se proposta contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti; in ogni caso, può essere respinta quando risulti manifestamente infondata in relazione al tempo di consumazione dei fatti e ai reati contestati.
  • La contestazione di illegittimità costituzionale di una disciplina sanzionatoria è manifestamente infondata quando la questione risulta già definita dalla Corte costituzionale nel senso della legittimità della norma o del trattamento censurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

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