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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determina del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Pietradefusi n. 153 del 7.10.2025: rettifica della determina di aggiudicazione della concessione in uso di una parte dell'Istituto scolastico "D. Pascucci".

Giustizia amministrativa202502139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di rettifica dell'aggiudicazione della concessione in uso di una parte di un istituto scolastico comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determina con cui il Comune aveva rettificato la precedente aggiudicazione della concessione e il relativo contratto, assumendo come canone dovuto un importo diverso da quello risultante dall'offerta e dalla documentazione di gara. Il TAR ha rilevato, in via cautelare, l'oggettiva equivocità e decettività della lex specialis: la lettera di invito indicava un valore complessivo novennale di € 65.880,00, un canone annuo a base d'asta di € 7.320,00 e, contestualmente, un canone mensile di € 1.200,00, importi tra loro incongruenti. Tale ambiguità si era riflessa sulla formulazione dell'offerta economica e del contratto. La ricorrente contestava inoltre che l'Amministrazione avesse utilizzato lo strumento della rettifica per correggere una situazione non riconducibile a un mero errore ostativo o lapsus calami immediatamente rilevabile, nonché in violazione del contraddittorio procedimentale: la comunicazione del 22 aprile 2025 risultava riferita a un immobile diverso da quello oggetto del contratto e motivata dalla morosità della concessionaria, mentre la determina impugnata era fondata sul diverso assunto di un errore materiale nella quantificazione del canone.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo sussistenti, a un sommario esame, i presupposti per la sospensione dell'efficacia della determina impugnata. Il Collegio ha considerato non meramente formale l'incongruenza della lex specialis, poiché essa incideva sull'importo posto a base d'asta, sull'offerta economica e sul contratto. Ha inoltre ritenuto che la rettifica non fosse utilizzabile per ricostruire ex post la volontà dell'offerente, mancando un errore ostativo o un lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante senza indagini ricostruttive. È stata ravvisata anche una palese violazione del contraddittorio procedimentale, poiché la comunicazione preventiva riguardava un immobile diverso e una ragione diversa da quella posta a fondamento della determina. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 3 novembre 2026 e sono state integralmente compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    appare sussistere, ad un sommario esame, le condizioni ex art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione è stata applicata per accogliere la domanda cautelare, in presenza di una valutazione sommaria favorevole sulle censure dedotte.

Massime di principio

  • La rettifica amministrativa non può essere utilizzata per correggere una lex specialis oggettivamente ambigua quando la correzione richieda un'indagine ricostruttiva sulla volontà dell'offerente e incida sull'importo posto a base d'asta, sull'offerta economica o sul contratto; in tali casi non ricorre un mero errore ostativo o un lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante.
  • L'indicazione nella disciplina di gara di importi tra loro incongruenti, relativi al valore complessivo della concessione, al canone annuo e al canone mensile, rende la lex specialis oggettivamente equivoca e può compromettere la corretta formazione dell'offerta economica.
  • Il contraddittorio procedimentale è violato quando la comunicazione preventiva all'interessato riguardi un bene diverso da quello oggetto del provvedimento finale o sia fondata su una ragione diversa da quella successivamente posta a base della decisione amministrativa.
  • In sede cautelare, l'oggettiva ambiguità della disciplina di gara e l'illegittimo ricorso alla rettifica per ricostruire la volontà dell'offerente possono integrare, a un sommario esame, i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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