Cassazione Civile, Ordinanza n. 41959/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione del concordato preventivo di una società debitrice e dal reclamo proposto da una società controinteressata avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva omologato il concordato. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo; la società reclamante proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi contro il decreto della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità è stata prodotta documentazione attestante che, successivamente alla proposizione del ricorso, la società ammessa al concordato era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano su propria istanza. Il ricorrente ha depositato tale documento ai sensi dell'art. 372 c.p.c., per far valere una sopravvenienza incidente sulla procedibilità del ricorso. La questione centrale affrontata dalla Corte non riguarda il merito dei tre motivi, ma l'effetto processuale della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società in concordato sulla prosecuzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società già ammessa a concordato preventivo renda improcedibile il giudizio di legittimità avente a oggetto l'omologazione del concordato, poiché il fallimento assorbe la controversia sulla crisi dell'impresa e il giudicato sul fallimento preclude comunque il concordato. Ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione del documento relativo al fallimento in sede di legittimità, in quanto incidente sulla procedibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, considerando la sopravvenienza che ha determinato l'improcedibilità.
Norme richiamate
consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo
In sede di legittimità è ammesso il deposito di documenti nuovi non solo quando attengano all'inammissibilità del ricorso, ma anche quando incidano sulla proponibilità, procedibilità o proseguibilità del giudizio.
il giudizio di reclamo ex art. 18 I.fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa
Il reclamo fallimentare viene considerato il rimedio che assorbe la controversia sulla crisi dell'impresa, con effetti preclusivi rispetto al concordato preventivo.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che aveva proposto concordato preventivo rende improcedibile il giudizio di impugnazione avente a oggetto l'omologazione del concordato, poiché il fallimento assorbe la controversia relativa alla crisi dell'impresa.
- Il giudicato sulla dichiarazione di fallimento preclude la prosecuzione o l'utile definizione del procedimento di concordato preventivo, anche in sede di legittimità.
- In cassazione è consentita la produzione di documenti sopravvenuti che incidano sulla procedibilità o proseguibilità del ricorso, anche se non rientrano nel tradizionale perimetro dell'inammissibilità ex art. 372 c.p.c.
- Quando l'improcedibilità del ricorso dipende da una sopravvenienza non imputabile alla parte, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
Come è indicizzato
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