Cassazione Penale, Ordinanza n. 03179/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando però la condanna per i reati di evasione e di furto. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto tardivamente: la sentenza d'appello era stata pronunciata il 20 febbraio 2024, il deposito della motivazione era avvenuto il 13 marzo 2024, il termine per impugnare era di quarantacinque giorni e non poteva beneficiare dell'aumento di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché l'imputato era presente all'udienza; il ricorso, presentato il 7 giugno 2024, risultava quindi oltre il termine scaduto il 5 giugno 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che il termine per proporre impugnazione era già spirato e che non operava l'aumento di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per la presenza dell'imputato all'udienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità manifestamente evidente e quindi colpevole.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine stabilito per impugnare.
L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare non si applica quando l'imputato era presente alla pronuncia della sentenza.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la logicità della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01
Richiamata in tema di attribuzione di profili di colpa all'impugnazione manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine di legge decorrente dal deposito della motivazione, e il suo superamento determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'aumento del termine per impugnare di quindici giorni previsto per il caso di deposito successivo della motivazione non opera quando l'imputato era presente alla lettura del dispositivo.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte di cassazione può dichiararla de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nell'impugnazione.
- La manifesta tardività dell'impugnazione integra profili di colpa del ricorrente ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →