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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16344/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava misure cautelari: 1) contestavano l'utilizzabilità delle intercettazioni e delle proroghe captative, sostenendo che i decreti autorizzativi si fondavano sulla "storia criminale" dei fratelli Franzese e sulle dichiarazioni del collaboratore Lucio Caputo, ritenuto inattendibile in altro procedimento; 2) (solo per Iorio) censuravano la carenza motivazionale circa la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (capo 9), lamentando che Iorio è individuato solo con il soprannome "Totore il siciliano" in alcune intercettazioni, e contestavano la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e, di conseguenza, l'esistenza dei presupposti per la custodia cautelare ex art. 275 comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso di Iorio e infondati gli altri tre. Ha dichiarato manifestamente infondati i motivi sull'inutilizzabilità delle intercettazioni e ha ritenuto legittime la richiesta e le proroghe captative in quanto sorrette da "sufficiente indiziarietà" e da esigenze investigative, nonché utili per valutare in seguito l'attendibilità del collaboratore Caputo. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale circa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nei confronti di Iorio: il Tribunale del riesame non aveva fornito una motivazione specifica che dimostrasse l'idoneità della condotta di Iorio a favorire il sodalizio né la sua consapevolezza dell'effetto agevolativo. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza nel capo relativo a Iorio e ha rimesso la valutazione al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. I ricorsi di Franzese, Piglia e Ambrosio sono stati dichiarati inammissibili e questi ultimi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Articolo invocato per la contestazione del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti (capo 9). La Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria per il capo 9 sussisteva nei confronti di Iorio in relazione alla cessione contestata, salvo che l'aggravante mafiosa richiede ulteriori specifiche motivazioni.

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante per metodo mafioso)

    art. 416-bis, comma 1, c.p.

    L'aggravante per avere agito con metodo mafioso o in favore di un'associazione mafiosa può aumentare la gravità e giustificare misure più severe. La Corte ha osservato che l'applicazione dell'aggravante nei confronti di soggetti non riconosciuti appartenenti al sodalizio necessita di motivazione specifica: va dimostrata l'idoneità effettiva della condotta a favorire l'associazione e la consapevolezza dell'agente circa l'apporto agevolativo.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    Norma che disciplina i presupposti per la custodia cautelare (esigenze cautelari). La Corte ha rilevato che, venendo meno l'aggravante che presupponeva l'insussistenza della custodia, è necessaria una nuova valutazione del periculum e delle esigenze cautelari.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola la competenza per il giudizio di rinvio. La Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi di questa disposizione per il nuovo esame della posizione di Iorio.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate sulla base di "sufficienti indizi" e su dichiarazioni di collaboratori possono essere ritenute utilizzabili in fase iniziale anche se il collaboratore è stato ritenuto inaffidabile in altro procedimento; l'attendibilità deve però essere verificata nel prosieguo istruttorio e alla luce delle captazioni.
  • Per applicare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa a soggetti non riconosciuti come appartenenti al sodalizio è necessaria una motivazione specifica che dimostri (a) l'idoneità oggettiva della condotta a favorire l'associazione e (b) la consapevolezza soggettiva dell'autore circa l'effetto agevolativo; una enunciazione generica è insufficiente.
  • La caduta dell'aggravante rilevante per giustificare misure cautelari può determinare il venir meno della presunzione di necessità della custodia in carcere: in tal caso la situazione cautelare va rivalutata e può rendersi necessaria la revoca o modifica della misura.
  • L'identificazione di un soggetto in intercettazioni tramite soprannomi richiede elementi probatori aggiuntivi (conferme, riscontri) per fondare la gravità indiziaria: il mero uso di un soprannome in poche conversazioni può risultare insufficiente.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni come la somma alla Cassa delle ammende.

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