Cassazione Penale, Sentenza n. 9272/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di appello articolando due motivi: (1) la celebrazione del giudizio di appello in trattazione orale senza che il provvedimento di fissazione della trattazione orale fosse stato comunicato al difensore della parte civile, con richiamo all'art. 598-bis c.p.p. e dedotta nullità per inosservanza delle norme sull'intervento e rappresentanza; (2) omissione da parte della Corte d'Appello di pronuncia sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, in violazione dell'art. 541, comma 1, c.p.p., nonostante le richieste contenute in memorie depositate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Dagli atti è risultato che non era stata notificata alcuna citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia della parte civile e che nel verbale la parte civile, pur assistita dall'avvocato, è stata indicata come "non comparsa". Per l'omesso avviso la Corte ha ravvisato una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello e rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla trattazione orale dell'appello; la Corte ha ritenuto che la celebrazione in trattazione orale senza la comunicazione al difensore della parte civile costituisce un errore in procedendo.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza delle parti; la Corte lo ha applicato per dichiarare la nullità di ordine generale e annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili.
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di pronuncia sulle spese processuali; la questione è stata ritenuta assorbita dalla Corte in ragione della decisione sulla nullità procedurale, con la precisazione che la liquidazione delle spese è rimessa al giudice civile in sede di rinvio.
Massime di principio
- L'omesso avviso al difensore della parte civile della data fissata per l'udienza di appello può determinare una nullità di ordine generale ex art. 178(1)(c) c.p.p., con annullamento limitato agli effetti civili.
- In caso di tale nullità la Cassazione spesso annulla solo gli effetti civili della decisione e rinvia la controversia al giudice civile competente in grado d'appello, demandando a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per quel grado.
- Le questioni relative alle spese processuali possono risultare assorbite se la Corte decide per una nullità procedurale rilevante; tuttavia la loro definitiva liquidazione sarà disposta dal giudice cui è rinviata la causa.
- Per evitare il vizio è essenziale che i provvedimenti di fissazione dell'udienza (in particolare per la trattazione orale) siano notificati espressamente a tutti i difensori delle parti; le parti civili devono vigilare sulle notifiche e proporre tempestivamente eccezione se manca la comunicazione.
- In cassazione può essere fatto valere un 'error in procedendo' anche mediante consultazione diretta degli atti e dei verbali; il rimedio più frequente è l'annullamento limitato agli effetti civili quando l'errore ha inciso sui diritti della parte civile.
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