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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21122/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata una rivalutazione nel merito della responsabilità, che resta quella affermata dai giudici di merito per il reato contestato ex art. 648 c.p., con mancata derubricazione nell'ipotesi più lieve ex art. 712 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 c.p. Dai passaggi riportati emerge che la difesa contestava la ricostruzione probatoria e sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato nella fattispecie più lieve di cui all'art. 712 c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica e analitica alle argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che le prospettazioni difensive erano in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice rispetto alla quale il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge; la Corte richiama la piena prova degli elementi costitutivi del reato contestato.

  • art. 712 c.p.

    Invocato dalla difesa come ipotesi più lieve di derubricazione; la Corte rileva che i giudici di merito hanno motivatamente escluso tale riqualificazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma i motivi sono qualificati come censure di vizio motivazionale e violazione di legge, tipiche del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La richiesta di derubricazione a una fattispecie più lieve non può essere accolta se la sentenza di merito ha motivatamente accertato tutti gli elementi costitutivi del reato contestato e la tesi difensiva è incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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