Cassazione Penale, Ordinanza n. 07397/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da difensore cassazionista, applicando l'art. 613, comma 1, c.p.p.; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda origina dal decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 16 maggio 2025, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal condannato contro un provvedimento del Magistrato di sorveglianza. L'interessato ha quindi proposto personalmente opposizione, trasmessa per competenza alla Corte di cassazione perché l'impugnazione era ricorribile solo per cassazione. La Corte ha esaminato la questione preliminare della ritualità del ricorso e ha rilevato che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. È stato inoltre considerato irrilevante che il ricorrente fosse avvocato, perché nel giudizio di legittimità non è ammessa autodifesa tecnica senza una difesa tecnica terza. Su tale base il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La modifica normativa richiamata dalla Corte, insieme all'art. 613 c.p.p., impone la necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità penale il ricorso per cassazione non è proponibile personalmente dalla parte, essendo necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La riqualificazione del gravame da parte del giudice di merito in ricorso per cassazione non sana il difetto originario dei requisiti soggettivi e formali dell'impugnazione.
- Non è consentita l'autodifesa tecnica in cassazione, neppure quando il ricorrente sia un avvocato regolarmente iscritto all'albo, in mancanza di una espressa previsione normativa che la autorizzi.
- L'inammissibilità originaria dell'impugnazione non è sanabile ex post mediante successive riqualificazioni o trasformazioni del mezzo di impugnazione.
Come è indicizzato
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