Sentenza del 21/02/2022 n. 690 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo tributario - Contestazione della conformità delle copie con l'originale - Onere di specificità della contestazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla conformità all'originale di documenti prodotti in copia (fotostatica/fotografica). La parte resistente ha prodotto copie in giudizio; la parte ricorrente ha contestato la conformità, ma in modo generico. La questione giuridica riguarda l'onere di specificità della contestazione e gli effetti del disconoscimento ex art. 2719 c.c. rispetto al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'onere di specificità della contestazione sussiste: la contestazione della conformità non può essere formulata con clausole di stile o in termini generici, ma deve indicare specificamente il documento contestato e gli aspetti che si ritiene differiscano dall'originale. Inoltre il giudice ha precisato che il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 c.p.c.: mentre il mancato esito della verificazione dell'art. 215 c.p.c. può precludere l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità mediante altri mezzi, comprese le presunzioni. Di conseguenza, una contestazione generica è inefficace e il giudice può comunque apprezzare l'efficacia rappresentativa della copia alla luce di altri elementi probatori; nella fattispecie la copia è stata ritenuta idonea come mezzo di prova e ha prevalso la posizione della resistente.
Norme richiamate
La contestazione della conformità di una copia all'originale non preclude al giudice di accertare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; la contestazione deve però essere specifica e circostanziata.
art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata, se non fatto seguire da verificazione, può precludere l'utilizzabilità della scrittura; tale regime è distinto e più vincolante rispetto all'art. 2719 c.c.
Massime di principio
- La contestazione della conformità di una copia deve indicare chiaramente quale documento si contesta e quali specifici elementi si ritiene non corrispondano all'originale; formulazioni generiche sono inefficaci.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non automatizza l'esclusione del documento: il giudice può utilizzare altre prove e presunzioni per verificare la rispondenza della copia all'originale.
- Il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. è più incisivo: senza verificazione può impedire l'utilizzabilità della scrittura; pertanto in presenza di scritture private è strategico richiedere o proporre la verificazione se ci si oppone alla sua efficacia.
- Per il resistente (es. Amministrazione) è utile produrre elementi integrativi che permettano al giudice di apprezzare la conformità della copia (es. confronti, presunzioni, documenti correlati), in modo da sopperire a eventuali contestazioni generiche.
- Per il ricorrente/private, se si contesta la conformità di una copia è necessario formulare il disconoscimento con precisione e, se possibile, chiedere la verificazione o produrre elementi specifici che dimostrino la discrepanza.
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