Cassazione Penale, Ordinanza n. 06402/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, resa in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14/03/2023. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 213 c.p.p. in relazione alla ricognizione fotografica effettuata nei loro confronti, sostenendo in sostanza l'inutilizzabilità o comunque l'inaffidabilità dell'accertamento identificativo. La Corte di merito aveva però ritenuto valido il riconoscimento fotografico svolto in sede testimoniale, nel contraddittorio tra le parti, a conferma di quello già espletato nelle indagini preliminari, valorizzandolo insieme ai fotogrammi estratti dalle telecamere che avrebbero reso certa l'attribuzione dei fatti ai ricorrenti. La Cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché meramente riproduttivo di censure già disattese con argomenti corretti dai giudici di merito e privo di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la doglianza sulla ricognizione fotografica fosse generica e non confrontata in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già spiegato la piena utilizzabilità del riconoscimento fotografico come prova atipica, in quanto confermato in dibattimento e non inficiato da elementi suggestivi. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura difensiva riguardava la ricognizione fotografica; la Corte ha richiamato la norma solo come parametro della doglianza, ma ha ribadito che la ricognizione effettuata nelle indagini preliminari può essere utilizzata come prova atipica se confermata in dibattimento e se non emergono elementi che facciano ritenere la conferma indotta da contrassegni sulle foto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La ricognizione fotografica compiuta nelle indagini preliminari può essere valorizzata come prova atipica se venga confermata in dibattimento nel contraddittorio delle parti e non risultino elementi idonei a ritenere che la conferma sia stata suggestionata o indotta.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare in astratto la legittimità di un mezzo di prova: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi che ne ha affermato l'utilizzabilità e la valenza corroborante rispetto agli altri elementi probatori.
- La manifesta genericità del motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche previste per il ricorrente.
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