Cassazione Penale, Ordinanza n. 07402/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui è stato revocato a un condannato il beneficio dell'indulto, già concesso fino alla misura di tre anni di reclusione e 2.611 euro di multa. La revoca è stata motivata dal fatto che il beneficiario avrebbe commesso, in data 14 luglio 2009, quindi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, un delitto di rapina impropria, per il quale era intervenuta condanna a quattro anni di reclusione e 2.667 euro di multa. Nel ricorso si deduceva, da un lato, un preteso errore nell'individuazione del provvedimento di cumulo richiamato nell'ordinanza, ma senza spiegare in che modo tale errore avrebbe inciso sulla correttezza della revoca; dall'altro lato, si prospettava una questione supportata da allegazioni non comprovate, peraltro estranea alla decisione impugnata e non pertinente rispetto alla richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati: il primo perché si limitava a denunciare un asserito errore formale sull'individuazione del provvedimento di cumulo, senza chiarire la sua incidenza decisiva; il secondo perché riguardava una questione non trattata dal giudice dell'esecuzione e comunque non attinente all'istanza di revoca dell'indulto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
quinquennio successivo alla data di entrata in vigore
La commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge di indulto integra il presupposto per la revoca del beneficio già concesso.
Non è citato testualmente nel brano, ma la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina delle impugnazioni inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un'ordinanza di revoca dell'indulto, il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- L'errore meramente formale nell'individuazione di un atto richiamato nell'ordinanza non è motivo utile se il ricorrente non spiega quale concreta incidenza abbia avuto sull'esito della decisione.
- Non sono scrutinabili, in sede di impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio, questioni estranee al tema deciso dal giudice dell'esecuzione o sostenute da mere allegazioni non comprovate.
- La commissione, nel periodo rilevante previsto dalla legge di indulto, di un nuovo delitto ostativo legittima la revoca del beneficio già concesso.
Come è indicizzato
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