Cassazione Penale, Sentenza n. 26009/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Deodato ha chiesto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n.86 del 2024, la quale ha dichiarato illegittimo l'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena, fino a un terzo, quando il fatto risulti di lieve entità in relazione a "natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo". Il ricorrente sosteneva che i parametri indicati dalla Corte siano di natura oggettiva e che la valutazione dell'occasionalità della condotta (elemento soggettivo) non possa essere considerata per escludere l'attenuante; denunciava inoltre carenza di prova circa condotte precedenti, attestate solo dalle dichiarazioni delle vittime.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva respinto la domanda di Deodato. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che, pur essendo il valore dei beni sottratti esiguo (50.000 lire e un telefono cellulare) e la offensività personale scarsa, non poteva riconoscersi l'attenuante della lieve entità perché non sussisteva l'occasionalità della condotta: l'istante e il concorrente risultavano avvezzi a commettere rapine e esercitare un concreto potere di intimidazione. La Corte ha ribadito che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, il giudice dell'esecuzione può rivalutare la rilevanza della lieve entità nei limiti del fatto accertato in sede di cognizione, e che il parametro dell'occasionalità è coerente con la ratio delle pronunce costituzionali precedenti; quindi la motivazione del giudice dell'esecuzione non è viziata e il ricorso va respinto. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
disposizioni che puniscono il delitto di rapina e che, come dichiarato dalla Corte cost., non prevedevano la diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità
La Corte costituzionale (n.86/2024) ha ritenuto illegittima la norma nella parte in cui non consente la diminuzione della pena fino a un terzo per i fatti di lieve entità; il giudice dell'esecuzione deve quindi valutare la sussistenza dell'attenuante nel giudizio di esecuzione nei limiti del fatto accertato
Corte Cost. n.86 del 2024
la pena ... è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
Ha esteso il riconoscimento dell'attenuante sulla base di parametri indicati (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, tenuità del danno/pericolo), rendendo possibile la rivalutazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva
Corte Cost. n.120 del 2023
richiamata in motivazione come precedente rilevante in tema di lieve entità per fatti di estorsione
Fa riferimento alla considerazione dell'occasionalità e del minimo impatto personale come elementi utili per riconoscere la lieve entità; la giurisprudenza costituzionale è interpretata in continuità con questa pronuncia
Sez. I n. 5973 del 4.12.2014 (Cass.)
precedente giurisprudenza citata in motivazione
Conferma il potere del giudice dell'esecuzione di valutare la sussistenza di circostanze attenuanti dichiarate incostituzionali dopo la sentenza di condanna, nei limiti delle risultanze e degli apprezzamenti già operati in giudizio
Sez. I n. 9599 del 12.2.2015 (Cass.)
precedente giurisprudenza citata in motivazione
Afferma che il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dopo pronunciata incostituzionalità dell'art.628, salvo casi di rapporto esaurito
Richiamato dal difensore come norma che non richiederebbe la valutazione dell'occasionalità; il giudice della legittimità però ha escluso che l'occasionalità sia estranea alla valutazione della lieve entità, in ragione della interpretazione sistematica delle pronunce costituzionali e della giurisprudenza
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di incostituzionalità che incide sul regime sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione può rivedere il trattamento penale e riconoscere attenuanti sulla base dei fatti accertati in precedenza, ma entro i limiti della cognizione già svolta
- I parametri indicati dalla Corte costituzionale per la lieve entità (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, tenuità del danno o del pericolo) vanno interpretati in senso sostanziale e possono includere la valutazione dell'occasionalità della condotta quando ciò rileva per il disvalore del fatto
- La 'occasionalità' della condotta, seppure riconducibile a una dimensione soggettiva, è stata considerata coerente con la ratio delle pronunce costituzionali precedenti e può essere valorizzata per escludere l'attenuante quando emergono elementi di abitualità o esercizio di potere intimidatorio
- La parte che chiede la rideterminazione del trattamento deve fornire elementi concreti a supporto della lieve entità; le valutazioni su fatti e credibilità delle prove compiute in sede di merito (anche basate su dichiarazioni delle vittime) sono sindacabili limitatamente dalla Cassazione se non affette da vizi di diritto
- In presenza di pregressi comportamenti analoghi o di concreto potere di intimidazione riconosciuti nel giudizio di merito, è improbabile il riconoscimento dell'attenuante di lieve entità nonostante l'esiguità del danno materiale
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