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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11829/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per tentato furto aggravato confermata in appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Il ricorso articolava un unico motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale. La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo generico e indeterminato: non contiene una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, che viene ritenuta logicamente corretta, ma si limita a considerazioni teoriche astratte. Inoltre, il solo passaggio apparentemente più specifico fa riferimento a un motivo di appello sul dolo della ricettazione, reato mai contestato nel processo e comunque non dedotto in appello.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la sua genericità e mancanza di concreta critica alla decisione impugnata ne comportano l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, teorico o indeterminato e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una critica concreta alla ratio decidendi della decisione di merito; non basta richiamare astrattamente vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • È inammissibile il motivo che introduce rilievi estranei al thema decidendum o riferiti a reati mai oggetto del processo.
  • La mancata deduzione in appello di una questione impedisce di valorizzarla utilmente in cassazione quando non risulti ritualmente devoluta nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTentativo
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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