Cassazione Civile, Ordinanza n. 09705/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché, nelle more, la parte contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie di cui alla L. n. 197/2022, producendo l'attestazione del pagamento. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Nel corso del giudizio di legittimità, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla L. n. 197/2022 e ha depositato l'attestazione del pagamento di quanto dovuto. La Corte ha quindi preso atto della sopravvenuta definizione della lite.
Norme richiamate
È stata applicata come base della definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione e il pagamento attestato determinano l'estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, quando accompagnata dal pagamento di quanto dovuto e dalla relativa attestazione, comporta l'estinzione del giudizio pendente.
- In presenza di una valida definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non esamina il merito del ricorso ma prende atto della cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio secondo la disciplina speciale applicabile.
- Quando il giudizio si estingue per adesione del contribuente alla procedura agevolata, le spese seguono la regola indicata nel provvedimento e restano a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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