Cassazione Penale, Ordinanza n. 04042/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti a mesi due di reclusione ed euro 60 di multa per tentato furto aggravato dall'esposizione delle cose alla pubblica fede. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sulla sussistenza del furto, sostenendo sostanzialmente che la condotta doveva escludersi o come consumazione del furto o come tentativo punibile, prospettando una lettura dell'idoneità/inidoneità dell'azione ritenuta dalla Corte manifestamente infondata. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., contestando la configurabilità dell'esposizione alla pubblica fede in presenza di sistemi di sorveglianza. Dalla ricostruzione richiamata nella decisione emerge che il fatto riguardava una sottrazione di merce in supermercato, con collocazione della refurtiva nello zaino, interrotta prima dell'uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nel furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva e l'intervento difensivo immediato impediscono la consumazione e lasciano il fatto allo stadio del tentativo, non essendo stato conseguito neppure momentaneamente il possesso autonomo della refurtiva. Ha inoltre ritenuto infondato il rilievo sull'inidoneità dell'azione, osservando che l'inidoneità rilevante ai fini del reato impossibile deve essere assoluta, mentre nel caso concreto la condotta era stata già valutata come idonea all'impossessamento, anche per l'avvenuta collocazione della merce nello zaino. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla mera videosorveglianza, essendo necessaria una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione. Seguono condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'idoneità degli atti va valutata in concreto; il reato impossibile ricorre solo se l'azione è assolutamente inidonea per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato.
esposizione delle cose alla pubblica fede
L'aggravante non è esclusa dalla sola presenza di videosorveglianza; occorre una sorveglianza concretamente e specificamente efficace a impedire la sottrazione del bene.
art. 625 comma primo n. 7 c.p.
La cosa si considera esposta alla pubblica fede quando non sia assistita da una sorveglianza immediata e idonea a interrompere l'azione criminosa.
L'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per poter escludere il tentativo e ricondurre il fatto al reato impossibile.
Massime di principio
- Nel furto commesso in esercizi commerciali, la consumazione è esclusa e il fatto resta al tentativo quando l'azione furtiva sia tempestivamente monitorata e interrotta prima che l'agente consegua l'autonoma e effettiva disponibilità del bene.
- Ai fini del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta: non basta una difficoltà pratica o una mera inefficienza contingente dell'azione o del mezzo impiegato.
- La collocazione della merce asportata in un contenitore portato dall'agente può integrare una fase idonea dell'azione di impossessamento, se la condotta è già orientata in modo concreto al conseguimento della refurtiva.
- In tema di furto, la videosorveglianza non vale di per sé a escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; occorre una vigilanza effettiva e immediata capace di bloccare la sottrazione nel momento in cui avviene.
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