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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

Nel 2015 un gruppo di medici, dopo aver conseguito la laurea in medicina e aver frequentato una scuola di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione, convenne in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata retribuzione agli specializzandi. Il Tribunale rigettò le domande per prescrizione; la Corte d’appello confermò il rigetto e condannò gli appellanti alle spese e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In cassazione i ricorrenti dedussero tre motivi: 1) erronea individuazione del dies a quo della prescrizione; 2) omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla questione prescrizionale; 3) erroneità della liquidazione delle spese di appello e illegittimità della condanna per lite temeraria, lamentando anche il criterio di calcolo del valore della causa, la liquidazione della fase istruttoria e la maggiorazione per plurime difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente ad alcuni ricorrenti che, dopo la proposta di definizione accelerata, non avevano chiesto la decisione con la nuova procura richiesta. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Ha accolto il terzo motivo solo quanto alla liquidazione delle spese di appello, rilevando che, in caso di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non si determina sommando le singole domande ma guardando alla domanda di valore più elevato; di conseguenza ha rideterminato le spese di appello in misura inferiore e, per effetto della riforma di quel capo, ha rideterminato anche il danno da lite temeraria in misura pari alla metà delle spese liquidate. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze sulla fase istruttoria e sulla maggiorazione per assistenza a più parti. Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente e la Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ponendo a carico dei soli ricorrenti rimasti nel processo gli importi rideterminati, con compensazione integrale delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La mancata istanza di decisione, dopo la proposta di definizione accelerata, produce effetto estintivo nei confronti del ricorrente che non la proponga, nei limiti in cui la decisione possa essere utilmente pronunciata solo per alcuni litisconsorti facoltativi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti di alcuni ricorrenti.

  • art. 391 c.p.c.

    Utilizzato come base normativa per l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti di chi non ha chiesto la decisione dopo la proposta accelerata.

  • art. 103 c.p.c.

    In caso di domande risarcitorie fondate sul medesimo fatto costitutivo ma riferibili a soggetti diversi, si versa in litisconsorzio facoltativo e non necessario, con domande autonome cumulate soggettivamente.

  • art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni contro la stessa decisione devono essere riunite e decise contestualmente; ciò esclude la separazione delle impugnazioni nel caso esaminato.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando censura una questione già risolta in modo consolidato e conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti motivazioni consolidate, rinviando ad esse senza ripeterle integralmente.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    Ai fini del valore della causa, al capitale si sommano gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    L’avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale ha diritto a un unico compenso maggiorato secondo i parametri previsti; tuttavia la base di calcolo va individuata correttamente sul valore della domanda più elevata nel litisconsorzio facoltativo.

  • art. 97 c.p.c.

    In mancanza di specificazioni, la condanna alle spese di lite a carico di più soccombenti va intesa pro quota; la liquidazione solidale richiede una statuizione espressa.

  • art. 96, comma primo, c.p.c.

    La condanna per lite temeraria può essere confermata nel giudizio di merito, ma il quantum va ricalcolato se viene riformato il capo sulle spese da cui dipende.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma del capo sulle spese travolge il quantum della condanna per lite temeraria quando questa è dipendente dalla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non si determina sommando le singole domande cumulate soggettivamente, ma facendo riferimento alla domanda di importo più elevato; tale criterio vale anche per la liquidazione dei compensi professionali.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, una condanna pronunciata senza ulteriori precisazioni nei confronti di più soccombenti deve presumersi pro quota, salvo espressa statuizione di solidarietà.
  • La fase istruttoria non integra una voce autonoma di compenso nel sistema dei parametri forensi, essendo ricompresa nella fase di trattazione.
  • L’assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale comporta un unico compenso base, aumentabile secondo i criteri tariffari previsti dal decreto ministeriale sui parametri forensi.
  • La mancata istanza di decisione dopo una proposta di definizione accelerata può determinare l’estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente inerte, ma solo se la decisione può essere utilmente resa separatamente rispetto agli altri impugnanti.
  • La proposizione di un motivo di ricorso contro un orientamento consolidato della Corte può renderlo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è facoltativo per il giudice nazionale e non è dovuto quando la questione sia irrilevante alla luce della giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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