Ordinanza n. 1126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione previa sospensione dell'esecutività della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4696 del 29 maggio 2025. .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4696 del 29 maggio 2025, impugnata per revocazione, con contestuale domanda di sospensione dell'esecutività
Esito
Favorevole al resistente (controinteressati privati)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4696 del 2025, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'esecutività. In sede cautelare ha dedotto l'esistenza di un errore di fatto nella ricostruzione del regime giuridico del fondo, sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente individuato la destinazione urbanistica dell'area. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che il regime giuridico del fondo sembra essere stato ricavato dall'analisi dello strumento urbanistico e della cartografia allegata, anche considerando la consapevolezza, espressa nella sentenza impugnata, che il fondo fosse ubicato in un contesto comprendente aree a destinazione agricola.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che non emergesse prima facie l'errore di fatto dedotto, poiché la qualificazione giuridica del fondo appariva fondata sull'esame dello strumento urbanistico e della relativa cartografia. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, rilevando che quest'ultima non aveva ordinato la demolizione delle opere. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate complessivamente in euro 3.000, oltre accessori di legge, in favore delle parti private costituite.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del giudizio di revocazione, ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa richiede la presenza sia di un fumus boni iuris, sia di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione.
- In sede cautelare, l'errore di fatto dedotto per revocazione non giustifica la sospensione quando, prima facie, la decisione impugnata risulti fondata sull'esame dello strumento urbanistico e della cartografia, anche se il contesto territoriale presenta aree con diversa destinazione.
- Il periculum in mora è escluso quando l'esecuzione della sentenza non comporta, in concreto, la demolizione delle opere né altro pregiudizio grave e irreparabile.
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