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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19550/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della necessaria rappresentanza tecnica (mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalle modifiche legislative). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Basone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che confermava la condanna per estorsione aggravata e continuata. Il ricorso è stato redatto su carta intestata di uno studio legale ma sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la firma di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; mancava anche l'autentica della firma da parte del difensore.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    modifica agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.

    Ha imposto che il ricorso per cassazione in materia penale debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione rende il ricorso inammissibile.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    citato come modificato dalla legge n. 103/2017

    Disposizioni procedurali relative ai requisiti formali del ricorso per cassazione in materia penale; dopo la modifica richiede la sottoscrizione del difensore abilitato all'albo speciale.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    citato come modificato dalla legge n. 103/2017

    Norma connessa alle garanzie processuali e al procedimento di impugnazione in Cassazione; la modifica ha inciso sui requisiti formali di sottoscrizione e rappresentanza.

  • art. 39 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    richiamato nel testo circa l'autenticazione della sottoscrizione

    L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato attesta la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile per colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente tale somma in euro 3.000.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8

    richiamato per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto

    Disposizione emergenziale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (misure procedurali straordinarie).

  • Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)

    giurisprudenza citata nella sentenza

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che conferma l'obbligo della sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale e l'inammissibilità in sua assenza.

  • Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 (ZHAIR AHMED)

    giurisprudenza citata nella sentenza

    Precisa che l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato attesta solo la genuinità della firma e non supplisce alla mancanza della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • In materia penale un ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come previsto dalle modifiche legislative (L.103/2017).
  • L'utilizzo della carta intestata di uno studio legale o l'autenticazione della firma da parte di un avvocato non sostituiscono la necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista: tali accorgimenti non sanano la carenza formale e il ricorso resta inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quantificato equitativamente dal giudice.
  • Prima di depositare un ricorso per cassazione verificare sempre la presenza della firma del difensore iscritto all'albo speciale e la completezza formale dell'atto (sottoscrizione valida, procura ove richiesta), per evitare inammissibilità e sanzioni.
  • Se si riceve un diniego per inammissibilità per ragioni formali, l'opzione corretta è rivolgersi tempestivamente a un difensore cassazionista per valutare eventuali rimedi procedurali o per formulare correttamente un nuovo ricorso rispettando i requisiti formali.

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