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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32415/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Longo ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 582 c.p., sostenendo che il reato si era già estinto per prescrizione il 14/06/2021, ossia prima della formalizzazione dell'atto di remissione della querela (atto di abdicazione) datato 21/07/2021. Ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, richiamando la giurisprudenza che stabilisce che, in caso di concorso tra cause estintive, prevale quella intervenuta anteriormente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il reato è estinto per prescrizione maturata il 14/06/2021. La Corte ha ritenuto che non risultassero sospensioni ostative al decorso del termine prescrizionale e ha richiamato gli artt. 157 e 161 c.p. per il calcolo del termine massimo; ha inoltre richiamato la giurisprudenza (Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv. 279079) secondo cui, nel concorso tra cause estintive, prevale la causa intervenuta anteriormente alla remissione della querela. La declaratoria di estinzione è stata ritenuta emettibile in questa sede anche in considerazione della rinuncia alle statuizioni civili implicitamente resa con l'atto abdicativo.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Individua il reato di lesioni personali, ossia il fatto-reato oggetto del procedimento; richiamato per definire la fattispecie penalmente contestata.

  • art. 157 c.p.

    Utilizzato per il calcolo del termine massimo di prescrizione: la Corte ha fatto riferimento ai limiti fissati dalla norma per stabilire che il termine prescrizionale si è compiuto.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per valutare gli effetti delle cause estintive e la possibile presenza di sospensioni; la Corte ha ritenuto assenti sospensioni che impedissero il decorso della prescrizione.

  • Cass. Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020 (Croce, Rv. 279079)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in caso di concorso tra cause estintive del reato, prevale la causa intervenuta anteriormente: se la prescrizione matura prima della remissione della querela, il reato è già estinto.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si perfeziona prima che venga formalizzata la remissione della querela, il reato si estingue per prescrizione e la remissione successiva non ha effetto estintivo.
  • In caso di concorso tra cause estintive (es. prescrizione e remissione della querela), prevale la causa intervenuta anteriormente nel tempo; il giudice deve verificare temporalmente quale evento sia avvenuto prima.
  • Per verificare la scadenza della prescrizione è essenziale calcolare correttamente i termini ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. e accertare l'eventuale presenza di sospensioni o interruzioni che ne frenino il decorso.
  • Il giudice di legittimità può pronunciare la declaratoria di estinzione del reato anche nel giudizio di cassazione quando la questione di estinzione per prescrizione risulti pacifica e non sia necessaria istruttoria ulteriore; la presenza di una rinuncia alle statuizioni civili (anche implicita) può rendere possibile la pronunzia.
  • In situazioni pratiche, è fondamentale documentare le date chiave (data del fatto, eventuali atti processuali che sospendono o interrompono la prescrizione, data di remissione della querela) per valutare se sussista realmente l'estinzione del reato per prescrizione.

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