Cassazione Civile, Ordinanza n. 34906/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
La Corte è intervenuta su un’ordinanza di correzione di errore materiale relativa alla propria precedente sentenza n. 27313/2023, resa sul ricorso iscritto al n. 16920/2022. Nel provvedimento da correggere erano presenti: (i) un errore nel numero di ruolo, indicato come 16920/21 invece di 16920/22; (ii) un errore di genere nel riferimento al magistrato relatore, indicato come "Consigliera" anziché "Consigliere"; (iii) soprattutto un errore nel dispositivo, dove risultava scritto che la Corte "cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione" con compensazione delle spese, mentre la motivazione della sentenza mostrava chiaramente che la decisione corretta avrebbe dovuto essere di cassazione con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. La correzione è stata disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ritenendosi evidente la natura materiale degli errori e non essendo state formulate osservazioni dalle parti o dal pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha accolto l’intervento di correzione dell’errore materiale e ha disposto la rettifica della propria sentenza n. 27313/2023, sostituendo ovunque i riferimenti corretti al numero di ricorso e alla qualifica del relatore, e correggendo il dispositivo nel senso della cassazione con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato precisato che non occorreva provvedere sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura.
Norme richiamate
consente la correzione d’ufficio degli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte di cassazione quando l’errore sia percepibile dal testo e non incida sul contenuto sostanziale della decisione.
Massime di principio
- L’errore materiale nella sentenza può essere corretto d’ufficio quando risulti evidente dal testo del provvedimento e dal suo complessivo contenuto motivazionale, senza necessità di una nuova valutazione del merito.
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile anche nel dispositivo quando la formula ivi riportata sia manifestamente incompatibile con la motivazione e con l’effettiva volontà decisoria della Corte.
- La rettifica può riguardare sia dati formali del provvedimento, come numeri di ruolo o qualifiche dei magistrati, sia la parte dispositiva, purché si tratti di mera inesattezza redazionale e non di revisione del decisum.
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non è necessario provvedere sulle spese quando la natura incidentale e non contenziosa del procedimento lo esclude.
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