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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34380/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Curatela impugnava l'ordinanza del Tribunale di Savona del 23/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione (proposto il 25/01/2024) avverso l'ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. del 17/07/2023. La Curatela deduceva: (i) che l'ordinanza originaria del 17/07/2023 era stata emessa "de plano" senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza notifica alla Curatela, per cui non poteva decorrere il termine di 15 giorni per impugnare; (ii) la notifica dell'appello dell'imputato, cui era allegata l'ordinanza, non poteva essere considerata equipollente alla notifica dell'ordinanza stessa; (iii) che la competenza a decidere sulla restituzione in termine sarebbe spettata alla Corte d'appello di Genova. In sostanza la Curatela contestava sia vizi procedurali di formazione e notificazione dell'ordinanza, sia la qualificazione e l'ammissibilità della sua impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Savona del 23/02/2024 perché il Tribunale aveva erroneamente qualificato l'incidente di esecuzione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, mentre l'atto avrebbe dovuto essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6 (per le ordinanze ex art. 670). Tuttavia, riclassificato l'atto della Curatela come ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/07/2023, la Corte ha dichiarato tale ricorso inammissibile per tardività: la ordinanza del 17/07/2023 era stata notificata per PEC alla Curatela unitamente all'appello dell'imputato il 14/10/2023, con conseguente decorrenza del termine breve; il ricorso è stato proposto il 25/01/2024 oltre i termini. Quindi: annullata l'ordinanza del Tribunale del 23/02/2024 per vizio di qualificazione, ma rigettato (dichiarato inammissibile) il gravame della Curatela sul merito per tardività.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina l'ordinanza del giudice dell'esecuzione relativa a restituzione nel termine e altre istanze connesse; la Corte ha ritenuto che l'istanza di Perino contestava sia la formazione del giudicato sia la tempestività dell'appello, quindi rientrava nella materia dell'art. 670 e nella competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Prevede il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ex art. 670; la Corte ha affermato che l'incidente di esecuzione proposto dalla Curatela doveva essere qualificato quale ricorso per cassazione ai sensi di questa norma

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione all'esecuzione in alcune ipotesi specifiche; la Corte ha ritenuto erronea la qualificazione dell'impugnazione della Curatela come opposizione ex art. 667, comma 4, poiché tale rimedio non è previsto contro le ordinanze ex art. 670

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Elenca i casi in cui è esperibile l'opposizione di cui all'art. 667; la Corte osserva che il caso di specie non rientra tra quelli previsti da tale articolo

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Regola la decorrenza di termini per l'impugnazione delle ordinanze ed atti; la Corte ha ritenuto che la notifica dell'appello unitamente all'ordinanza sia equipollente alla comunicazione del deposito dell'ordinanza e faccia decorrere il termine breve

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Riguarda l'attività difensiva e la comunicazione degli atti al difensore; citata dalla Curatela nell'ambito delle doglianze sulla conoscenza e partecipazione, ma la Corte non ha accolto la tesi che mancasse la conoscenza legale dell'ordinanza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella trasposizione degli atti difensivi: il ricorso per cassazione è stato ammesso nei limiti dettati da questa disposizione nel permesso di trattazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di contestazione motivazionale e di violazione di legge nei motivi di cassazione; è la fonte formale con cui la Curatela ha argomentato i motivi e la Corte ha esaminato le doglianze

  • art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate dalla Curatela in relazione a questioni di procedimento e notificazioni; la Corte le ha considerate nel complesso ma ha ritenuto prevalente la notifica per PEC del 14/10/2023 come idonea a far decorrere il termine

Massime di principio

  • Le ordinanze ex art. 670 cod. proc. pen. possono essere impugnate esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6; non sono esperibili le opposizioni previste dall'art. 667, comma 4, quando la legge indica diverso rimedio
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere su domande plurime anche relative alla formazione del giudicato e alla rimessione in termini: la pluralità di profili non esclude la competenza ex art. 670
  • La notifica per PEC di un atto processuale che contenga altresì l'ordinanza impugnata può essere considerata "equipollente" alla notifica della ordinanza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (art. 585), salvo prova contraria che l'interessato non ne abbia avuto la conoscenza
  • La mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio o l'emissione "de plano" di un provvedimento può integrare un vizio procedurale, ma tale vizio non sempre sospende automaticamente la decorrenza dei termini di impugnazione se l'atto è comunque legalmente conosciuto dalla parte
  • Errori di qualificazione procedurale del giudice di merito (es. qualificare un ricorso come opposizione invece che come ricorso per cassazione) possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, ma l'annullamento può essere senza rinvio quando il vizio è di qualificazione e la Corte può decidere sul punto rilevante (es. ammissibilità del ricorso)
  • I termini per impugnare sono perentori: se la notifica dell'atto che rende conoscibile la decisione è valida, il termine decorre da quella data e la tardività determina l'inammissibilità del gravame

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