Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45318/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rigettato la richiesta di decurtazione di mesi 4 di reclusione dall'esecuzione complessiva. Il ricorrente censura la determinazione della pena complessiva risultante dal cumulo/unificazione: sostiene che l'ordinanza di unificazione della Corte d'appello di Palermo (16/09/2011) e la successiva ordinanza della Corte d'appello di Firenze (25/10/2022) avrebbero quantificato la pena complessiva comprendendo anche la pena di mesi 4 derivante dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo, sicché andava decurtata la parte di pena in eccesso pari a mesi 10 e giorni 15 (di cui 4 mesi contestati). La Procura generale avrebbe invece decurtato solo mesi 6 e giorni 15, ritenendo i restanti mesi 4 riferibili a sentenza non unificata. Il ricorrente lamenta violazione del giudicato e vizio di motivazione per presunta riforma in peius dell'ordinanza del 25/10/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e aspecifico. Ha condiviso l'interpretazione dell'ordinanza impugnata: l'ordinanza di unificazione del 16/09/2011 non includeva la sentenza del Tribunale per i minorenni (pena di 4 mesi) nella continuazione; l'ordinanza del 25/10/2022 ha chiarito che la pena di anni 8, mesi 6 e giorni 15 si riferisce ai soli reati in continuazione e che alla stessa va aggiunta la pena di 4 mesi della pronuncia minorile. Pertanto non è avvenuta alcuna violazione del giudicato né riforma in peius. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'ordinanza di unificazione delle pene emessa dalla Corte di appello di Palermo (ordinanza ex art. 671). La Corte ha valutato il contenuto dispositivi dell'ordinanza di unificazione per stabilire quali sentenze fossero comprese nella continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che non ricorrevano le condizioni che giustificassero l'esclusione della condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende; quindi la sanzione pecuniaria è confermata.

Massime di principio

  • In materia di cumulo e unificazione delle pene occorre guardare alla parte dispositiva dell'ordinanza che dispone l'unificazione: è essa che individua le sentenze incluse nella continuazione, non le eventuali ambiguità della parte motiva.
  • Se un'ordinanza di unificazione esclude espressamente una specifica sentenza dalla continuazione, la pena di quella sentenza deve essere computata separatamente e non può essere automaticamente assorbita nella pena unica.
  • In sede esecutiva il giudice dell'esecuzione deve attenersi alla corretta lettura dei precedenti provvedimenti di unificazione; i rilievi difensivi che rispecchiano un'errata interpretazione di tali provvedimenti sono manifestamente infondati e possono essere dichiarati inammissibili.
  • Un incidente di esecuzione proposto dalla difesa non può legittimamente portare a una riforma in peius di provvedimenti irrevocabili; tuttavia il giudice dell'esecuzione può rigettare richieste che non dimostrino in modo specifico l'errore di calcolo o l'inclusione indebita di pene.
  • I ricorsi generici o aspecifici, che non indicano puntualmente le norme violate o la precisa discordanza tra dispositivo e calcolo esecutivo, rischiano l'inammissibilità e l'imposizione delle spese e delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
  • Per ottenere la decurtazione di pena in esecuzione è fondamentale allegare e riportare con precisione i dispositivi delle ordinanze antecedenti, mostrando la correlazione numerica tra le pene e dimostrando l'errore nel calcolo dell'ufficio esecutivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.