Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20774/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto "errore di fatto" nella sentenza della V Sezione della Corte di Cassazione del 9/03/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del G.I.P. di Pavia del 26/09/2020. La difesa ha lamentato che il Collegio avrebbe frainteso o omesso profili fattuali rilevanti: in particolare la coincidenza tra le distrazioni operate mediante bonifici dalla Fondazione Salvatore Maugeri verso le società MTA, ICB e SIB (che le avrebbero rese intestatarie fittizie) e i fatti contestati per intestazione fittizia; e avrebbe inoltre errato nel ritenere che l'imputato fosse stato giudicato per reati di corruzione, circostanza che secondo il ricorrente avrebbe inciso sulla valutazione della non sovrapponibilità delle condotte.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate non rientrassero nel concetto di "errore materiale o di fatto" idoneo a fondare il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p., essendo in realtà doglianze di diritto o vizi di motivazione già dedotti nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre ritenuto che l'asserito errore percettivo non fosse dimostrato nella misura in cui avrebbe influito decisivamente sulla decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimando che disciplina il ricorso straordinario per vizi materiali o di fatto della sentenza di Cassazione; la Corte interpreta la norma restrittivamente: il rimedio è ammesso solo per errori percettivi (svista/equivoco) che abbiano determinato una decisiva diversa decisione, e non per questioni di diritto o vizi di motivazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su accordo): nella vicenda la pena era stata applicata ex art. 444 per reati di bancarotta e dichiarata in continuazione con altri reati; menzionata per contestualizzare la pena già irrogata.

  • art. 12-quinquies d.lgs. n. 306/1992

    Norma richiamata nella motivazione quale riferimento normativo ai reati con cui si è ritenuta la continuazione; nella sentenza il riferimento serve a descrivere la fattispecie cui si raccordano le condotte giudicate.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma cui sarebbe stata contraria la decisione del G.I.P.; la Corte osserva che le doglianze relative alla violazione di tale norma sono in sostanza questioni di diritto/motivazione non rilevabili con il rimedio ex art. 625-bis.

  • art. 4 C.E.D.U.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tale norma, così come formulato, potesse costituire errore materiale o di fatto rimediabile con il ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto per errori materiali o di fatto riconducibili a svista o equivoco percettivo nelle risultanze del giudizio di legittimità che abbiano potuto determinare una decisione differente; non è lo strumento per dedurre errori di diritto o vizi di motivazione.
  • Non si possono rimettere al ricorso ex art. 625-bis c.p.p. questioni già esaminate e decise nella decisione di legittimità, né riproporre in termini giuridici le medesime doglianze sollevate in sede di merito.
  • Per avere chance di successo con un ricorso per errore di fatto occorre dimostrare documentale e puntualmente l'inesatta percezione (ad es. citando parti della sentenza contrastanti con atti del fascicolo) e l'incidenza decisiva di tale errore sulla decisione.
  • Attacchi basati su una diversa interpretazione della vicenda, su ricostruzioni fattuali alternative o su valutazioni giuridiche (es. qualificazione del reato, sovrapposizione di fattispecie) difficilmente saranno accolti con questo rimedio.
  • Chi propone il ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (contributo alla Cassa delle ammende) se la Corte ritiene la proposta manifestamente infondata o colposa; pertanto valutare attentamente la solidità della prova dell'errore materiale prima di agire.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.