Cassazione Penale, Sentenza n. 8776/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo 30/04/2018-30/10/2021, denunciando violazione dell'art. 54 legge 354/1975 e vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale non ha valutato la condotta complessiva nel semestre di riferimento, non ha tenuto conto della relazione del 01/12/2021 che segnalava un percorso intramurario positivo e non ha spiegato perché il disciplinare del 05/11/2019 debba riverberare effetti su semestri diversi da quello in cui è maturato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio che la concessione della liberazione anticipata è discrezionale e subordinata alla prova di condotta regolare e partecipazione all'opera di rieducazione, valutata per ciascun semestre ma con possibilità che comportamenti successivi negativi incidano sui periodi precedenti. Ritiene congrua la motivazione del Tribunale di Torino, che ha preso in considerazione il rapporto disciplinare del novembre 2019 (sanzionato con 4 giorni di Ears per possesso di beni non consentiti) e il successivo fatto del 24/01/2022 (possesso di un telefono cellulare in cella), valutando tali condotte come indice dell'assenza di effettivo processo rieducativo. Condanna il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione è discrezionale e deve essere compiuta con riferimento al semestre considerato, pur consentendo che comportamenti successivi negativi possano influenzare la valutazione dei periodi precedenti
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997)
Confermano che la valutazione per la concessione dei benefici va riferita al singolo semestre, ma non esclude che condotte posteriori o successive alla valutazione possano dimostrare la mancata adesione al percorso rieducativo e incidere negativamente sulla concessione del beneficio
Massime di principio
- La liberazione anticipata è un beneficio discrezionale: il giudice valuta la condotta e la partecipazione alla rieducazione, in particolare nel semestre cui si riferisce l'istanza
- I comportamenti disciplinari anche se anteriori o successivi al semestre valutato possono influire sulla decisione se dimostrano la persistente assenza di adesione al percorso rieducativo
- La motivazione del provvedimento deve esplicitare il nesso tra le condotte contestate e la mancata idoneità a ricevere il beneficio
- Reiterati o gravi illeciti (es. possesso di telefono cellulare in cella) costituiscono fattori decisivi per il rigetto della liberazione anticipata
- In sede di Cassazione la censura deve riguardare profili di diritto o carenza di motivazione; se la motivazione di merito è congrua, il ricorso viene generalmente rigettato
- È utile, per il detenuto, documentare sistematicamente il percorso rieducativo e le assenze di rilievi disciplinari nel semestre di riferimento per contrastare la valutazione negativa derivante da fatti extra-periodo
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