Cassazione Civile, Ordinanza n. 23502/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per omessa contribuzione al Fondo integrativo Gas ex art. 8 l. n. 1084/1971. La società ricorrente, in quanto società per azioni interamente partecipata da un Comune e operante per affidamento diretto nel servizio di produzione e distribuzione del gas per uso civile, aveva proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che la disciplina sul Fondo si riferisse alle sole imprese private operanti in concessione amministrativa e non anche a una società in house di natura pubblica. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) omesso esame della natura pubblica della società; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione sul motivo d’appello relativo a tale natura; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 l. n. 1084/1971 e dell’art. 12 preleggi, per l’asserita inapplicabilità della normativa alle società totalmente pubbliche; 4) omesso esame del fatto che l’ente previdenziale non avrebbe provato i presupposti del credito contributivo; 5) e 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, chiedendone la riliquidazione in caso di accoglimento dei primi motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la sentenza impugnata aveva esaminato e deciso espressamente la questione centrale; non vi era alcun omesso esame del fatto storico né omessa pronuncia, poiché i fatti rilevanti erano pacifici e la questione era esclusivamente di diritto. Nel merito ha ribadito il principio già affermato in precedenti arresti: le società per azioni a capitale interamente pubblico comunale che gestiscono il servizio di distribuzione del gas per uso civile, anche se operano in affidamento diretto e non in forza di concessione amministrativa, sono comunque soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo integrativo Gas. I motivi relativi alle spese sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto delle censure principali. Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente soccombenza della società ricorrente.
Norme richiamate
La norma sull’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo Gas si applica anche alle società per azioni a capitale interamente pubblico comunale che svolgono il servizio di distribuzione del gas per usi civili, poiché il dato dirimente è l’utilizzo di una società di diritto privato come veicolo giuridico.
Le disposizioni sono state interpretate come riferite non solo alle ipotesi di concessione amministrativa in senso stretto, ma anche alle società in house che svolgono la medesima attività di distribuzione del gas.
art. 12 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un’interpretazione letterale restrittiva della disciplina; la Corte ha però privilegiato l’interpretazione sistematica e la natura civilistica del soggetto gestore.
Non vi è violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la sentenza affronta espressamente la questione controversa, anche se la parte la prospetta come omessa pronuncia o omesso esame.
Le censure sulle spese restano assorbite se il ricorso principale viene rigettato; non vi è spazio per la riliquidazione invocata dalla parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di iscrizione al Fondo integrativo Gas, il criterio decisivo non è la natura pubblica o privata della proprietà del capitale sociale, ma la forma giuridica privatistica del soggetto che gestisce il servizio e l’attività concretamente svolta.
- Le società per azioni a capitale interamente pubblico che svolgono servizi di distribuzione del gas per uso civile possono essere assoggettate alla disciplina previdenziale di settore anche se operano mediante affidamento diretto in house e non in forza di concessione amministrativa.
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando i fatti storici sono pacifici tra le parti e la controversia riguarda solo la corretta qualificazione giuridica del rapporto o della norma applicabile.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice di merito ha effettivamente preso posizione sulla questione dedotta, ancorché con motivazione che la parte reputi erronea o non condivisibile.
- Le doglianze sulle spese processuali che presuppongono l’accoglimento del ricorso principale restano assorbite quando i motivi di merito vengono rigettati.
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