Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI: - del provvedimento con il quale la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, ha comunicato gli esiti delle prove scritte del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi, in particolare: i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali redatti dalla commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento delle prove scritte in relazione alla posizione della ricorrente ovvero alla correzione delle prove scritte della ricorrente, ivi comprese eventuali schede di correzione individuali; gli atti e provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte dell’amministrazione resistente, nella parte in cui non è presente la ricorrente; la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; i criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla commissione esaminatrice, per come stabiliti dal verbale n. 1 del 17 luglio 2023, in particolare nella parte in cui, in relazione precipuamente alla prima prova scritta, sono stati individuati i seguenti criteri “1) grado di conoscenza della materia e aderenza alla tematica oggetto della prova; 2) livello di aggiornamento; 3) coerenza e logica nello sviluppo dell’argomento trattato; 4) capacità di usare correttamente la lingua italiana, chiarezza espositiva, proprietà terminologica e capacità di sintesi”; la valutazione attribuita alle prove scritte della ricorrente - e in particolare alla prima prova di scritta - nella misura in cui non consente di ottenere un punteggio di almeno 21/30, necessario ai fini dell’ammissione alla prova orale; nonché per la condanna: - dell’amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa nonché allo svolgimento delle successive fasi del concorso (id est, la prova orale). CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della graduatoria definitiva del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione”, pubblicata con determinazione n. 550 prot. n. 10817 del 14 marzo 2025; - della determinazione n. 598 prot. n. 12374 del 27 marzo 2025, con la quale veniva rettificata la graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 550/10817 del 14 marzo 2025, ad ogni modo dando atto che “la rettifica non comporta alcuna modifica sui nominativi dei 40 candidati già proclamati vincitori e sui nominativi dei candidati collocatisi nelle posizioni dalla 1 alla 27, i quali restano invariati”; - della graduatoria definitiva allegata alla determinazione n. 598 prot. n. 12374 del 27 marzo 2025; nonché per la condanna: dell’amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento della ricorrente nella graduatoria finale della procedura concorsuale di cui è causa, previa rideterminazione del punteggio a seguito di annullamento degli atti viziati ovvero, in subordine, mediante la ripetizione delle fasi concorsuali ritenute illegittime.

Giustizia amministrativa202500007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prima prova scritta, nonché graduatoria definitiva e successiva rettifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per 40 posti di dirigente regionale, aveva conseguito 19,98/30 nella prima prova scritta, a fronte della soglia di 21/30 necessaria per l’ammissione alla prova orale. Ha dedotto, in via principale, l’erroneità e l’irragionevolezza delle valutazioni delle proprie risposte, anche mediante comparazione con quelle di altri candidati, nonché la violazione della lex specialis, dei criteri di valutazione prefissati, dei principi di par condicio e di non discriminazione, oltre a travisamento, sviamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In via subordinata ha contestato l’insufficienza e l’incoerenza delle valutazioni e l’assenza di adeguati criteri predeterminati. Ha inoltre censurato l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e sostenuto che il voto numerico non fosse sufficiente a motivare il giudizio, in mancanza di una più analitica articolazione dei criteri e dei punteggi. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva e la relativa rettifica, chiedendo la riammissione alla procedura, lo svolgimento della prova orale e, in subordine, la ripetizione delle fasi concorsuali illegittime. Le ulteriori doglianze formulate in memoria su elaborati di altri candidati sono state contestate dall’amministrazione e non adeguatamente documentate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Le contestazioni comparative formulate in relazione ad alcuni elaborati sono state ritenute inammissibili quando gli elaborati non erano stati prodotti in giudizio né era stata dimostrata la loro acquisizione dall’amministrazione. È stata invece esaminata la censura relativa alla valutazione della risposta al quesito n. 6, ma è stata ritenuta infondata: la ricorrente non aveva fornito elementi sufficientemente circostanziati per dimostrare una manifesta superficialità, incompletezza, incongruenza, erroneità o illogicità della valutazione tecnica. Il giudice ha ribadito che la valutazione delle prove concorsuali rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione e non può essere sostituita dal giudice amministrativo, salvo manifesta erroneità o illogicità, travisamento, errore di fatto, sviamento o contraddittorietà immediatamente rilevabile. La censura relativa alla valutazione dei titoli è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché i titoli avrebbero rilevato soltanto dopo il superamento delle prove scritte e orali. È stata respinta anche la censura concernente l’insufficienza del voto numerico e la genericità dei criteri. Il voto numerico è stato ritenuto idoneo a esprimere sinteticamente il giudizio della commissione; i criteri stabiliti per la prova — conoscenza e aderenza alla materia, aggiornamento, coerenza e logicità, correttezza linguistica, chiarezza, proprietà terminologica e sintesi — sono stati considerati intelligibili e adeguati alla prova a quesiti sintetici. La commissione aveva inoltre previsto una concreta articolazione del punteggio mediante quattro valutazioni per ciascun quesito, la loro media per ciascun commissario, la media dei giudizi dei commissari e la media finale dei dieci quesiti, risultando essersi conformata a tale metodo. Sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 3 e ss. d.P.R. 487/1994

    Richiamati quale disciplina generale delle procedure concorsuali pubbliche; il ricorso non ha dimostrato la violazione delle relative regole nella valutazione delle prove.

  • artt. 1, 2, 3, 7 e ss. l. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi di legalità, imparzialità, motivazione e partecipazione; non è stata ravvisata una violazione rilevante.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Richiamati a fondamento delle censure di parità di trattamento, difesa, imparzialità e buon andamento; le doglianze sono state ritenute infondate.

  • artt. 8 e ss. del bando di concorso

    Disciplinano l'articolazione della procedura, le prove e la soglia di 21/30 per il superamento della prima prova scritta.

  • artt. 11 e 13 del bando di concorso

    Prevedono che la valutazione dei titoli rilevi ai fini della graduatoria soltanto dopo il superamento delle prove scritte e orali; da ciò deriva la carenza di interesse alla relativa censura proposta dalla candidata esclusa.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la valutazione delle prove da parte della commissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo valutatore; il sindacato è limitato alla manifesta erroneità o illogicità, al travisamento o errore di fatto, allo sviamento e alla contraddittorietà immediatamente rilevabile.
  • La contestazione di una valutazione concorsuale richiede allegazioni ed elementi probatori circostanziati idonei a evidenziare una concreta patologia del giudizio tecnico; il mero dissenso del candidato o una diversa interpretazione qualitativa dell’elaborato non sono sufficienti.
  • Il voto numerico attribuito a una prova concorsuale è, di regola, motivazione sufficiente, poiché esprime sinteticamente il grado di apprezzamento dell’elaborato e il superamento o mancato superamento della soglia prevista, salvo che la commissione si sia autovincolata a rendere una motivazione discorsiva o che i criteri siano privi di chiarezza e intellegibilità.
  • Nelle prove scritte a quesiti sintetici, sono legittimi criteri valutativi non articolati in sub-punteggi predeterminati per ciascun parametro, quando i criteri siano intelligibili e coerenti con la natura della prova e la commissione abbia definito un metodo trasparente di calcolo del punteggio.
  • La censura relativa alla valutazione dei titoli è inammissibile per carenza di interesse quando, secondo il bando, i titoli rilevano soltanto nella formazione della graduatoria successiva al superamento delle prove concorsuali non superate dal candidato.
  • Le doglianze comparative basate su elaborati di altri candidati non possono essere esaminate quando tali elaborati non siano stati prodotti in giudizio e il ricorrente non dimostri di averli acquisiti dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.