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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16466/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.). Il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 513-bis e la carenza o illogicità della motivazione, sostenendo che la prova (in particolare la deposizione di Pietro Masucci) dimostrerebbe che la sua impresa aveva un contratto pluriennale di conferimento pari a 3.000 tonnellate annue, rispetto alle 200 tonnellate annue delle persone offese, e che quindi non operava con intento di acquisire posizione dominante o monopolio nel mercato; ha altresì contestato la parte dell'imputazione che gli attribuiva il monopolio del commercio della paglia.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente interpretato e applicato i principi delle Sezioni unite in materia di illecita concorrenza: la condotta violenta e minacciosa del ricorrente, che costrinse i Fontana ad abbandonare l'attività di raccolta in una determinata proprietà consentendo al ricorrente di operare in via esclusiva, integra atti di concorrenza sleale idonei a contrastare o ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 513-bis c.p. La Corte ha precisato che l'acquisizione o il mantenimento di una posizione dominante o di monopolio non è elemento essenziale del reato; rileva invece l'idoneità della condotta violenta o intimidatoria a precludere l'accesso di altri concorrenti e a favorire posizioni di vantaggio indebite. Sono state ritenute irrilevanti le deduzioni basate sulle quantità contrattualizzate e sul presunto mancato intento di acquisire dominance. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 513-bis cod. pen.

    Il reato si configura quando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, sono posti in essere atti di concorrenza con violenza o minaccia idonei a contrastare o ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. Non è necessario provare l'effettiva acquisizione di una posizione dominante o di monopolio; rileva l'idoneità della condotta a falsare il mercato e a creare vantaggi indebiti.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato in relazione a pronunce irrevocabili per reati connotati da violenza o minaccia (estorsione), la presenza di condotte violente già accertate anche in sede irrevocabile può supportare la configurazione del reato di illecita concorrenza quando tali condotte sono funzionali a escludere concorrenti.

  • art. 41, comma 1 Cost.

    Il principio costituzionale della libera concorrenza è assunto come criterio interpretativo centrale per delineare la nozione di concorrenza rilevante penalmente; la tutela penale mira a prevenire condizionamenti indebiti dell'esercizio della libertà economica.

  • Sezioni Unite, n. 13178 del 28/11/2019 (Guadagni)

    «assumono rilievo penale, alla luce della richiamata normativa, quei comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l'illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva»

    Le Sezioni unite precisano che rilevano penalmente le condotte competitive violente o intimidatorie che impediscono o ostacolano la libertà di concorrenza e che possono consentire acquisizioni di vantaggio indebito; la nozione è interpretata alla luce del principio costituzionale e delle norme interne ed europee sulla concorrenza leale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prescrive la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per disporre la condanna del ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • La fattispecie di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.) può integrarsi anche senza prova dell'effettiva acquisizione di una posizione dominante o di monopolio: basta che la condotta violenta o intimidatoria sia idonea a limitare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente e a falsare il mercato.
  • Differenze di capacità produttiva o di volumi contrattualizzati tra le imprese (es. 3.000 t vs 200 t) non escludono di per sé la responsabilità penale se vi sono atti violenti o minacciosi volti a escludere o limitare l'azione dei concorrenti.
  • La valutazione del compendio probatorio e il peso delle testimonianze sono di competenza del giudice del merito; la Corte di cassazione verifica la correttezza e la completezza della motivazione, non rivede i fatti in senso sostitutivo.
  • Condotte violente già accertate in sede irrevocabile, come nell'ipotesi di estorsione, possono essere rilevanti anche ai fini della configurazione dell'illecita concorrenza, se contribuiscono a escludere concorrenti dal mercato.
  • Per configurare il reato conta l'idoneità dell'atto a ostacolare la libertà imprenditoriale altrui: atti minatori o ambientali che rendono impraticabile o svantaggiosa l'attività concorrente possono integrare il reato anche se non producono l'immediato monopolio.
  • In un caso simile, chi agisce per tutelare la propria posizione commerciale dovrebbe evitare qualsiasi condotta violenta o intimidatoria; le dispute commerciali devono essere risolte con mezzi civili o amministrativi, non con comportamenti che possano essere interpretati come limitativi della libera concorrenza.

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