Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34306/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., lamentando che il giudice non avesse motivato adeguatamente la congruità della pena. Il testo non indica il reato contestato, la pena applicata né il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: nella sentenza di patteggiamento non sono ammissibili censure sulla determinazione della pena quando il vizio dedotto non abbia prodotto una sanzione illegale, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità e considerando che il ricorso era fondato su ragioni non più consentite dalla legge. Decisione adottata il 15 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza, emessa ex art. 444 cod.proc pen., perché il Giudice non avrebbe adeguatamente motivato circa la congruità della pena.

    La disposizione è identificata come base della sentenza di patteggiamento oggetto del ricorso; il testo non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

    In caso di inammissibilità, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata dalla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la somma è stata quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono inammissibili le censure relative alla determinazione della pena che non denuncino una sanzione illegale, ossia non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali; la somma a favore della Cassa delle ammende può essere disposta quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a profili di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.