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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1889 del 5 giugno 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Sicilia relativo alla condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore di un privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come corretto dal TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadino straniero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha appellato il solo capo relativo alla regolazione delle spese della sentenza con cui il TAR Sicilia aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal cittadino straniero e aveva posto le spese a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale. L'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, quando la parte privata vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'amministrazione statale, non dovrebbe esservi regolazione delle spese, richiamando un orientamento della Corte di cassazione formatosi nel processo civile. Secondo il Ministero, la liquidazione delle spese a carico di un'amministrazione statale in favore dello Stato sarebbe priva di senso logico e giuridico.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello. Ha ritenuto applicabile anche nel processo amministrativo il principio della soccombenza quando la parte vittoriosa è un privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'amministrazione statale. L'ammissione al patrocinio e la regolazione delle spese tra le parti sono istituti distinti e complementari: l'art. 82 disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore; l'art. 131 disciplina le spese prenotate a debito e quelle anticipate dall'erario; l'art. 133 impone che la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte ammessa sia eseguita a favore dello Stato; l'art. 134 prevede, in via residuale, il diritto di rivalsa sulla parte ammessa quando lo Stato non recuperi le spese ai sensi dell'art. 133. La pronuncia ha quindi escluso che l'ammissione al patrocinio impedisca una statuizione sulle spese e ha ritenuto non decisivo l'orientamento contrario della Corte di cassazione, riferito a controversie civili e non al processo amministrativo. Nel processo amministrativo, inoltre, la condanna consente il recupero delle somme anticipate dal bilancio autonomo della Giustizia amministrativa. Il capo della sentenza di primo grado è stato pertanto confermato. Non sono state liquidate spese per il grado d'appello, poiché l'appellato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

    Disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; non esclude la distinta regolazione delle spese processuali tra le parti.

  • art. 131 d.P.R. n. 115/2002

    Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

    Nel giudizio amministrativo distingue le spese prenotate a debito, tra cui il contributo unificato, dalle spese anticipate dall'erario, tra cui gli onorari e le spese dovuti al difensore.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Impone la pronuncia sulle spese secondo il principio della soccombenza e stabilisce che, quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio, il pagamento sia effettuato a favore dello Stato; la disposizione si applica anche quando la parte soccombente è un'amministrazione statale nel processo amministrativo.

  • art. 134 d.P.R. n. 115/2002

    Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

    Prevede un meccanismo residuale di rivalsa sulla parte ammessa, confermando che il recupero ai sensi dell'art. 133 costituisce il meccanismo ordinario.

  • art. 158 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato dall'appellante in relazione alla prenotazione a debito spettante alle amministrazioni dello Stato, ma il CGARS non lo ritiene ostativo alla condanna dell'amministrazione soccombente alle spese.

  • art. 20 l. n. 205/2000 e art. 53-bis l. n. 186/1982

    A decorrere dall’anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali».

    Il bilancio autonomo della Giustizia amministrativa rafforza la necessità che le spese anticipate per il patrocinio siano recuperate mediante la condanna prevista dall'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
  • La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali sono istituti distinti e complementari.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della parte soccombente non ammessa deve disporre, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; ciò vale anche se la parte soccombente è un'amministrazione statale nel giudizio amministrativo.
  • Nel processo amministrativo, il meccanismo di cui all'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 consente il recupero delle spese anticipate dall'erario e, in particolare, dal bilancio autonomo della Giustizia amministrativa; il diritto di rivalsa previsto dall'art. 134 opera in via residuale quando tale recupero non abbia luogo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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