Cassazione Civile, Ordinanza n. 37013/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un’avvocata avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per l’attività svolta nell’interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale accoglieva l’opposizione e riconosceva l’importo richiesto di euro 1.560 oltre accessori, ma compensava le spese del giudizio. Con un solo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, a fronte dell’integrale accoglimento della domanda, le spese non potevano essere compensate. Contestava inoltre che il giudice di merito avesse valorizzato, come ragioni della compensazione, la particolarità della questione, la mancata costituzione del Ministero e la non contestazione, elementi ritenuti insufficienti a derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che la regolazione delle spese processuali è governata dal principio di soccombenza, quale espressione del principio di causalità, e che la mancata costituzione della controparte o la sua non contestazione non eliminano la sostanziale soccombenza. Ha inoltre rilevato che il generico richiamo alla particolarità della questione non integra, di per sé, una motivazione idonea a giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., poiché le gravi ed eccezionali ragioni devono essere specifiche e puntualmente indicate. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Matera, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali
richiamato come norma che consente la deroga al principio di soccombenza solo nei casi previsti e con motivazione specifica e non generica
richiamato per la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il criterio ordinario è quello della soccombenza, quale declinazione del principio di causalità: chi ha dato causa al giudizio sopporta le spese.
- La contumacia della parte convenuta o la sua mancata contestazione della pretesa non escludono la soccombenza sostanziale e non giustificano, da sole, la compensazione delle spese.
- La compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. richiede una motivazione specifica, riferita a circostanze concrete della controversia; formule generiche, come il richiamo alla particolarità della questione, non sono sufficienti.
- Quando una decisione accoglie integralmente l’opposizione o la domanda, la compensazione delle spese deve essere sorretta da ragioni realmente eccezionali e adeguatamente esplicitate.
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